Diritti dei terzi su mobili assegnati - Art. 2926
I terzi proprietari di beni mobili assegnati possono chiedere all'assegnatario in buona fede la somma del credito entro sessanta giorni dall'assegnazione.
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un bene mobile pignorato viene assegnato direttamente a un creditore anziché essere venduto, può accadere che il bene appartenesse in realtà a un terzo estraneo all'esecuzione. Se l'assegnatario ha ricevuto il bene in buona fede, la legge tutela il suo possesso: il terzo proprietario non può riprendersi la cosa, ma ha il diritto di pretendere dall'assegnatario il pagamento della somma corrispondente al credito soddisfatto.
Questa azione deve essere proposta tassativamente entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione. La medesima possibilità spetta a chi vantava sul bene altri diritti reali, come un usufrutto o un pegno, nei limiti del valore del proprio diritto.
L'assegnatario che versa la somma al terzo conserva il proprio credito originario nei confronti del debitore. Tuttavia, le garanzie che erano state prestate da terzi a copertura di quel credito si estinguono definitivamente.
Quando si applica
- Un quadro di proprietà di un amico, prestato al debitore e pignorato a casa sua, viene assegnato al creditore procedente
- Un macchinario industriale in leasing presso il debitore viene assegnato a un creditore nell'ambito dell'esecuzione forzata
- Un gioiello custodito dal debitore ma appartenente a un familiare viene assegnato in buona fede a soddisfacimento del credito
Cosa questo articolo non dice
- La vendita forzata di beni mobili a terzi acquirenti, regolata dall'articolo 2920
- L'evizione della cosa assegnata subita dall'assegnatario che perde il bene, disciplinata dall'articolo 2927
- L'assegnazione forzata di crediti, espressamente prevista dall'articolo 2928
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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