Ripetizione del prezzo per evizione - Art. 2921
L'acquirente evitto può ripetere il prezzo non distribuito (dedotte spese) o la quota dei creditori. Esclusi privilegiati o ipotecari non opponibili.
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro. In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2921 del Codice Civile si applica a chi acquista un bene in una vendita forzata (espropriazione) e poi perde la proprietà perché un terzo aveva un diritto migliore (evizione).
Se il prezzo non è stato ancora distribuito ai creditori, l'acquirente può chiedere indietro l'intero prezzo, detratte le spese. Se la distribuzione è già avvenuta, può chiedere a ciascun creditore la parte che ha ricevuto, e al debitore l'eventuale residuo. Il creditore che ha avviato la procedura risponde anche dei danni e delle spese.
Se l'evizione è solo parziale, l'acquirente ha diritto a una parte proporzionale del prezzo. Lo stesso diritto vale se l'acquirente ha pagato una somma per evitare l'evizione. In ogni caso, non può ripetere il prezzo dai creditori con privilegio o ipoteca se la causa di evizione non era opponibile a loro.
Quando si applica
- Una casa pignorata viene venduta all'asta. L'acquirente scopre che un terzo aveva un diritto di proprietà anteriore e perde il bene. Può chiedere indietro il prezzo non ancora distribuito.
- Il prezzo di vendita è già stato distribuito ai creditori. L'acquirente evitto chiede a ciascun creditore la parte che ha ricevuto, e al debitore il resto.
- L'evizione riguarda solo una parte del terreno acquistato (es. un confine non di proprietà del debitore). L'acquirente ha diritto a una parte proporzionale del prezzo.
- L'acquirente paga una somma al terzo che rivendica il bene per evitare l'evizione. Può comunque ripetere l'intero prezzo pagato all'asta.
- Un creditore ipotecario aveva un'ipoteca che non era opponibile alla causa di evizione. L'acquirente non può chiedere nulla a quel creditore.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i vizi della cosa (difetti nascosti) – disciplinati dall'art. 2922.
- Non copre l'evizione in una compravendita volontaria tra privati (contratto di vendita ordinario).
- Non copre il diritto al risarcimento danni dal creditore procedente: l'art. 2921 solo menziona la responsabilità, ma le regole sono altrove.
- Non copre la nullità del processo esecutivo (art. 2929) o i vincoli di indisponibilità (art. 2929-bis).
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