Art. 2961 Codice Civile

Esonero dal rendere conto dei documenti Art. 2961

L'art. 2961 c.c. esonera avvocati, cancellieri e arbitri dal rendere conto dei documenti dopo tre anni dalla lite, e gli ufficiali giudiziari dopo due.

Testo ufficiale Art. 2961 Codice Civile — Italia

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2961 del Codice Civile disciplina l'esonero dall'obbligo di rendere conto degli incartamenti relativi alle liti o agli atti affidati a determinati soggetti pubblici e professionisti legali. Cancellieri, arbitri, avvocati, procuratori e patrocinatori legali non sono più tenuti a rendere conto della documentazione relativa alle liti trascorsi tre anni dalla decisione o dalla loro conclusione.

Per gli ufficiali giudiziari, l'esonero dal rendere conto si verifica decorso un termine di due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

È comunque possibile deferire il giuramento alle persone indicate dall'articolo affinché dichiarino se sappiano o ritengano di sapere dove si trovino tali atti o carte. In questa ipotesi si applica la disciplina dell'articolo 2959.

Quando si applica

  • Un ex cliente chiede all'avvocato di rendere conto del fascicolo di una causa decisa oltre tre anni prima.
  • Una parte processuale richiede a un arbitro resoconto dei documenti di un arbitrato terminato da più di tre anni.
  • Un cittadino chiede all'ufficiale giudiziario resoconto su un atto da questi compiuto più di due anni prima.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina dei termini per la restituzione immediata dei documenti originali di proprietà del cliente durante l'incarico.
  • La prescrizione del diritto del professionista al pagamento del compenso, regolata dagli articoli 2955 e 2956.

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