Giuramento per prescrizione presuntiva - Art. 2960
Art. 2960 c.c.: chi subisce l'opposizione di prescrizione presuntiva può deferire giuramento all'altra parte per accertare se il debito è estinto.
Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2960 del codice civile dà a chi si vede opporre una prescrizione presuntiva – quelle previste dagli articoli 2954, 2955 e 2956 – la possibilità di chiedere all'altra parte di giurare che il debito non è stato pagato. Il giuramento serve a verificare se il debito si è effettivamente estinto, superando così la presunzione di pagamento che la legge collega al trascorrere del tempo. Il giuramento può essere richiesto direttamente alla controparte oppure, se questa è morta, al coniuge superstite e agli eredi, perché dichiarino se sanno che il debito è stato estinto. La norma non dice cosa accade se l'altra parte rifiuta di giurare o giura il falso: le conseguenze sono quelle generali del giuramento decisorio nel processo civile. Per capire la portata dell'articolo 2960 bisogna ricordare che le prescrizioni presuntive (sei mesi, un anno, tre anni) non cancellano il debito, ma fanno presumere che sia stato pagato. Questo articolo offre a chi subisce l'eccezione di prescrizione uno strumento per rovesciare la presunzione, chiedendo all'altro di giurare.
Quando si applica
- Un commerciante chiede il pagamento di merci dopo sei mesi; il debitore gli deferisce il giuramento per accertare che il debito non è stato estinto.
- Un avvocato richiede il pagamento di una parcella per un incarico concluso da più di un anno; il cliente gli chiede di giurare di non aver ricevuto il pagamento.
- Un albergatore pretende il corrispettivo per un soggiorno di tre anni prima; il cliente deferisce il giuramento al gestore.
- Dopo la morte del creditore, il debitore deferisce il giuramento agli eredi o al coniuge superstite per sapere se hanno notizia del pagamento.
- Un professionista (medico, notaio) chiede onorari dopo un anno; il paziente o cliente deferisce il giuramento.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alla prescrizione ordinaria (decennale) o ad altre prescrizioni non presuntive, come quelle di cui agli articoli 2946 e seguenti.
- Non riguarda i diritti imprescrittibili, come quelli derivanti da stato di famiglia o dalle obbligazioni di cui all'articolo 2934.
- La parte che eccepisce la prescrizione (cioè chi dice che il debito è prescritto) non può usare questo articolo per deferire il giuramento.
- L'articolo 2960 non disciplina il giuramento suppletorio o quello estimatorio, ma solo il giuramento deferito per accertare l'estinzione del debito.
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