Art. 2956: prescrizione triennale retribuzioni e compensi
Prescrizione triennale (art. 2956) per retribuzioni, compensi, atti e lezioni. Decorrenza durante rapporto di lavoro illegittima per sentenza n. 63/1966.
Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 9 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo elenca quattro categorie di diritti che si estinguono dopo tre anni dal momento in cui possono essere fatti valere. Riguarda: (1) i lavoratori per le retribuzioni pagate con cadenza superiore al mese (ad esempio trimestrale o annuale); (2) i professionisti per il compenso e il rimborso spese; (3) i notai per gli atti del loro ministero; (4) gli insegnanti per le lezioni impartite per periodi più lunghi di un mese. Attenzione: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo che la prescrizione decorra durante il rapporto di lavoro per i lavoratori subordinati (sentenza n. 63/1966). Ciò significa che per i dipendenti il termine triennale inizia solo dopo la fine del rapporto.
Quando si applica
- Un operaio non riceve la retribuzione per lavoro straordinario svolto in un trimestre e passano tre anni dalla fine del trimestre.
- Un commercialista non viene pagato per una consulenza e chiede il compenso dopo più di tre anni.
- Un notaio ha redatto un atto e chiede il pagamento dopo tre anni.
- Un insegnante privato tiene lezioni per un semestre e non viene pagato, passano più di tre anni dalla fine delle lezioni.
- Un lavoratore dipendente non richiede il pagamento di arretrati durante il rapporto, ma il termine triennale non decorre finché il rapporto prosegue.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alle retribuzioni mensili (quelle hanno prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4).
- Non si applica ai danni da incidente (prescrizione breve ex art. 2947).
- Non si applica ai diritti dei mediatori (art. 2950).
- Non copre le lezioni impartite per meno di un mese.
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