Art. 2956 Codice Civile

Art. 2956: prescrizione triennale retribuzioni e compensi

Prescrizione triennale (art. 2956) per retribuzioni, compensi, atti e lezioni. Decorrenza durante rapporto di lavoro illegittima per sentenza n. 63/1966.

Testo ufficiale Art. 2956 Codice Civile — Italia

Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 9 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo elenca quattro categorie di diritti che si estinguono dopo tre anni dal momento in cui possono essere fatti valere. Riguarda: (1) i lavoratori per le retribuzioni pagate con cadenza superiore al mese (ad esempio trimestrale o annuale); (2) i professionisti per il compenso e il rimborso spese; (3) i notai per gli atti del loro ministero; (4) gli insegnanti per le lezioni impartite per periodi più lunghi di un mese. Attenzione: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo che la prescrizione decorra durante il rapporto di lavoro per i lavoratori subordinati (sentenza n. 63/1966). Ciò significa che per i dipendenti il termine triennale inizia solo dopo la fine del rapporto.

Quando si applica

  • Un operaio non riceve la retribuzione per lavoro straordinario svolto in un trimestre e passano tre anni dalla fine del trimestre.
  • Un commercialista non viene pagato per una consulenza e chiede il compenso dopo più di tre anni.
  • Un notaio ha redatto un atto e chiede il pagamento dopo tre anni.
  • Un insegnante privato tiene lezioni per un semestre e non viene pagato, passano più di tre anni dalla fine delle lezioni.
  • Un lavoratore dipendente non richiede il pagamento di arretrati durante il rapporto, ma il termine triennale non decorre finché il rapporto prosegue.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alle retribuzioni mensili (quelle hanno prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4).
  • Non si applica ai danni da incidente (prescrizione breve ex art. 2947).
  • Non si applica ai diritti dei mediatori (art. 2950).
  • Non copre le lezioni impartite per meno di un mese.

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