Ammissioni in giudizio e rigetto prescrizione - Art. 2959
Art. 2959: se chi oppone la prescrizione (artt. 2954-2956) ammette in giudizio che il debito non è estinto, l'eccezione è rigettata.
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Gli articoli 2954, 2955 e 2956 del Codice Civile stabiliscono prescrizioni presuntive brevi (sei mesi, un anno, tre anni) per alcuni crediti: dopo quel periodo la legge presume che il debito sia stato pagato, salvo prova contraria del creditore.
L'articolo 2959 aggiunge una regola processuale: se il debitore, che eccepisce la prescrizione, nel corso del giudizio ammette che l'obbligazione non si è estinta (cioè che il debito esiste ancora), allora l'eccezione di prescrizione viene respinta. L'ammissione impedisce di usare la prescrizione come scudo quando si riconosce di non aver pagato.
L'ammissione deve avvenire in giudizio, non basta una dichiarazione extraprocessuale. La norma si applica solo alle prescrizioni presuntive degli articoli 2954-2956, non alla prescrizione ordinaria o ad altre prescrizioni brevi.
Quando si applica
- Un cliente contesta il conto di un albergo dopo sei mesi dicendo che è prescritto, ma in aula ammette di non aver mai pagato la parcella.
- Un ristoratore cita un avventore per il pasto non saldato; l'avventore eccepisce la prescrizione annuale ma dichiara di non aver pagato.
- Un locatore chiede i canoni di affitto arretrati dopo tre anni; il conduttore oppone la prescrizione triennale ma riconosce di non averli versati.
- Un fornitore di merci chiede il prezzo dopo un anno; il compratore solleva la prescrizione ma ammette di non avere saldato la fattura.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alle prescrizioni ordinarie (dieci o vent'anni) o ad altre prescrizioni brevi non previste dagli articoli 2954-2956, come quelle degli articoli 2948 o 2949.
- Non copre le ammissioni fatte al di fuori del processo (ad esempio in una lettera o in una conversazione privata) – per essere rilevante l'ammissione deve avvenire in giudizio.
- Non riguarda il caso in cui il debitore ammetta che il debito è esistito ma sostenga di averlo estinto con il pagamento; l'ammissione deve riguardare la mancata estinzione.
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