Art. 30 Codice Civile

Liquidazione per estinzione o scioglimento - Art. 30

L'articolo 30 del Codice Civile stabilisce la liquidazione del patrimonio dopo estinzione o scioglimento secondo le norme di attuazione.

Testo ufficiale Art. 30 Codice Civile — Italia

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 30 del Codice Civile regola quanto accade quando una persona giuridica (come una società, una fondazione o un comitato) si estingue o quando un'associazione viene sciolta.

In questi casi, si deve procedere alla liquidazione del patrimonio, cioè alla vendita dei beni e al pagamento dei debiti, secondo le norme di attuazione del codice, che sono dettagli procedurali stabiliti altrove.

Il termine "norme di attuazione" si riferisce a disposizioni specifiche che completano la disciplina generale della liquidazione.

Quando si applica

  • Una società per azioni viene cancellata dal registro delle imprese e quindi dichiarata estinta, richiedendo la liquidazione del suo patrimonio.
  • Un'associazione culturale viene sciolta per decisione unanime dei soci, e si avvia la procedura di liquidazione dei beni.
  • Una fondazione viene dichiarata estinta perché ha raggiunto lo scopo per cui era stata costituita, e i suoi beni vengono liquidati.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la distribuzione dell'eventuale residuo ai soci o ai fondatori, che è regolata da altre norme (ad esempio l'articolo 31 sulla devoluzione dei beni).
  • Non stabilisce l'ordine di pagamento dei creditori, che è invece determinato dalle norme di attuazione o da leggi speciali.
  • Non si applica allo scioglimento delle società di persone (come la società semplice), che è regolato da articoli specifici del codice.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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