Ordinamento delle associazioni non riconosciute - Art. 36
L'art. 36 c.c. regola l'ordinamento delle associazioni non riconosciute: accordi tra associati e legittimazione processuale del presidente o direttore.
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Le associazioni non riconosciute sono enti privi di personalità giuridica.
L'articolo 36 del Codice Civile stabilisce che il loro funzionamento interno e la loro amministrazione sono regolati unicamente dagli accordi tra gli associati.
Tali accordi possono designare un presidente o un direttore, che ha il potere di rappresentare l'associazione in un processo, sia come attore che come convenuto.
Quando si applica
- Un'associazione sportiva non riconosciuta stabilisce nel suo statuto che il presidente ha il potere di convocare assemblee e firmare contratti.
- I soci di un comitato non riconosciuto decidono di comune accordo le modalità di gestione dei fondi raccolti.
- Un'associazione culturale non riconosciuta viene citata in giudizio per il mancato pagamento di un affitto; il legale rappresentante è il direttore secondo l'accordo interno.
- Un fornitore chiede il pagamento di una fattura e l'associazione non riconosciuta deve comparire in giudizio tramite la persona designata.
Cosa questo articolo non dice
- La costituzione di un'associazione non riconosciuta (non regolata dall'art. 36, ma dagli accordi tra i fondatori e da norme generali).
- La responsabilità patrimoniale degli associati per le obbligazioni dell'associazione (non trattata in questo articolo).
- Il riconoscimento della personalità giuridica (che è oggetto di altre disposizioni).
- La disciplina delle associazioni riconosciute (che segue norme diverse).
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