Fondo comune: contributi e divieto di divisione – Art. 37
Art. 37: contributi e beni acquistati formano il fondo comune. I soci non possono dividerlo né pretendere la quota in caso di recesso.
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 37 del Codice Civile disciplina il fondo comune delle associazioni non riconosciute. I contributi versati dagli associati (quote o donazioni) e i beni acquistati con tali somme costituiscono il patrimonio dell'associazione, separato da quello dei singoli soci.
Finché l'associazione esiste, nessun associato può chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la propria quota in caso di recesso (uscita volontaria). Il fondo rimane indiviso fino allo scioglimento dell'associazione.
Quando si applica
- Un associato che recede dall'associazione chiede la restituzione dei contributi versati; l'art. 37 glielo impedisce.
- Durante la vita dell'associazione, un socio richiede la divisione del fondo comune per ottenere una parte dei beni acquistati; non è possibile.
- Un associato tenta di far deliberare dall'assemblea la divisione del fondo; la norma vieta che la richiesta venga accolta.
Cosa questo articolo non dice
- Si ritiene spesso che l'art. 37 regoli la destinazione del fondo dopo lo scioglimento dell'associazione, ma lo scioglimento è disciplinato da altre norme (art. 38 e successive).
- Si pensa che l'art. 37 permetta di chiedere la quota in caso di esclusione dell'associato; la norma parla solo di recesso, non di esclusione.
- Si crede erroneamente che l'art. 37 si applichi a tutte le associazioni, mentre è inserito nella sezione dedicata alle associazioni non riconosciute (art. 36).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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