Responsabilità personale e solidale (Art. 38)
Art. 38: per le obbligazioni assunte, i terzi possono agire sul fondo comune e i rappresentanti sono personalmente e solidalmente responsabili.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 38 del Codice Civile disciplina la responsabilità per le obbligazioni contratte dai rappresentanti di un'associazione non riconosciuta. Il fondo comune dell'associazione è il primo patrimonio su cui i terzi possono soddisfarsi. In aggiunta, le persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell'associazione rispondono personalmente e in solido tra loro, il che significa che il creditore può chiedere l'intero importo a ciascuno di essi, indipendentemente dalla ripartizione interna.
L'articolo non si applica alle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le quali la responsabilità è di regola limitata al patrimonio dell'ente. La solidarietà opera solo tra coloro che hanno effettivamente rappresentato l'associazione nell'atto specifico.
Quando si applica
- Un rappresentante dell'associazione firma un contratto di affitto per una sede: il locatore può rivalersi sul fondo comune e personalmente sul rappresentante.
- Un tesoriere acquista forniture per l'associazione: il fornitore può agire contro il fondo comune e contro il tesoriere.
- Un rappresentante assume un dipendente: il lavoratore può chiedere il pagamento dello stipendio al fondo comune e al rappresentante.
- Più rappresentanti sottoscrivono insieme un contratto: ciascuno di essi è solidalmente responsabile per l'intera obbligazione.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità dei singoli soci dell'associazione non rappresentanti (non è disciplinata dall'art. 38).
- La responsabilità limitata al solo fondo comune (l'articolo prevede anche la responsabilità personale).
- La possibilità di agire contro rappresentanti che non hanno partecipato all'atto (la responsabilità è solo per chi ha agito).
- La disciplina delle associazioni riconosciute (per queste la responsabilità segue regole diverse, non previste dall'art. 38).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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