Art. 402 Codice Civile

Poteri tutelali degli istituti di assistenza - Art. 402

Art. 402 c.c.: poteri tutelali degli istituti di assistenza sul minore ricoverato fino a nomina tutore o impedimento responsabilità genitoriale.

Testo ufficiale Art. 402 Codice Civile — Italia

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354. 223 Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. 223 ------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "All' articolo 402 del codice civile le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 402 del codice civile attribuisce agli istituti di pubblica assistenza (come gli orfanotrofi o i centri di accoglienza) il potere di esercitare le funzioni di tutela sui minori che vi sono ricoverati o assistiti. Questo potere dura fino a quando non venga nominato un tutore formale, e si applica anche quando l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori è impedito (ad esempio per malattia, detenzione o decesso).

Se il genitore riprende l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di stabilire eventuali limiti o condizioni a tale esercizio. La norma è stata aggiornata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha sostituito il riferimento alla 'patria potestà' con 'responsabilità genitoriale'.

Quando si applica

  • Un minore viene ricoverato in un ospedale senza i genitori; l'istituto di assistenza può prendere decisioni temporanee.
  • I genitori perdono temporaneamente la capacità di esercitare la responsabilità genitoriale per malattia; l'istituto subentra nella tutela.
  • Un minore abbandonato viene accolto da un istituto; questo esercita la tutela fino a nomina di un tutore.
  • Il genitore riprende la responsabilità genitoriale dopo un periodo di assenza; l'istituto deve chiedere al giudice di porre limiti.
  • Un minore assistito da un ente assistenziale in attesa di nomina di un tutore; l'istituto ha poteri tutelali.

Cosa questo articolo non dice

  • La nomina di un tutore permanente (è disciplinata da altre norme del codice civile, non da questo articolo).
  • La procedura per l'affidamento familiare dei minori (non è regolata dall'art. 402).
  • I poteri di un assistente sociale che non fa parte di un istituto di pubblica assistenza (l'articolo si applica solo agli istituti).

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