Art. 400 Codice Civile

Norme regolatrici dell'assistenza dei minori - Art. 400

L'articolo 400 del Codice Civile stabilisce che l'assistenza dei minori è regolata dalle leggi speciali e dalle norme del presente titolo.

Testo ufficiale Art. 400 Codice Civile — Italia

L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 400 è una norma di rinvio: stabilisce che l'assistenza ai minori è disciplinata sia da leggi speciali (come quelle sull'affidamento e sull'adozione) sia dalle norme contenute nel titolo del codice che va dall'articolo 390 all'articolo 411.

Questo titolo comprende disposizioni sull'emancipazione, sulla curatela, sulla tutela e sull'amministrazione di sostegno, che integrano le regole generali in materia di protezione dei minori.

Quando si applica

  • Un minore i cui genitori sono deceduti e deve essere nominato un tutore.
  • Un minore emancipato che vuole sposarsi e ha bisogno del consenso del curatore.
  • Un minore affidato a un istituto di assistenza e i cui poteri tutelari spettano all'istituto.
  • Un minore con disabilità che necessita di amministrazione di sostegno.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 400 non stabilisce l'età della maggiore età, che è disciplinata dall'articolo 2 del codice civile.
  • Non disciplina le procedure specifiche per l'adozione o l'affidamento familiare, che sono regolate da leggi speciali.
  • Non elenca i poteri del tutore o del curatore, che sono invece definiti negli articoli successivi del titolo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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