Protezione e allontanamento d'urgenza del minore: Art. 403
L'autorità mette in sicurezza il minore in emergenza. Invio atti al PM entro ventiquattro ore, convalida del tribunale e reclamo entro dieci giorni.
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere , la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. 313 La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. 313 Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. 313 Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria. 313 All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. 313 Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. 313 Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. 313 Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare . 313 -------------- AGGIORNAMENTO (313) La L. 26 novembre 2021, n. 206 , ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 403 disciplina l'intervento straordinario con cui la pubblica autorità colloca un minore in un luogo sicuro quando questo si trova abbandonato o esposto a grave pericolo per la sua incolumità psico-fisica nel proprio ambiente familiare.
Trattandosi di una misura emergenziale priva di preventivo contraddittorio, la legge impone rigorosi controlli giudiziari. L'autorità deve informare subito il pubblico ministero e trasmettere gli atti entro ventiquattro ore. Il pubblico ministero ha settantadue ore per chiedere la convalida al tribunale per i minorenni, il quale deve decidere e fissare l'udienza entro i termini di legge.
Se i termini previsti per la trasmissione, la richiesta di convalida o i decreti del tribunale non vengono rispettati, la misura adottata perde la sua efficacia e il tribunale deve adottare i provvedimenti temporanei e urgenti per la tutela del minore.
Quando si applica
- Un bambino viene trovato in stato di abbandono o privo della necessaria custodia in un'abitazione priva di condizioni minime di sicurezza.
- Un minore si trova esposto a grave e immediato pericolo per la propria integrità fisica o psicologica a causa di condotte violente nell'ambiente familiare.
- Entrambi i genitori vengono arrestati o fermati improvvisamente e non sono presenti parenti idonei a prendere in carico il figlio nell'immediato.
Cosa questo articolo non dice
- La decisione sulla custodia dei figli nell'ambito di un giudizio ordinario di separazione o divorzio.
- L'affidamento del minore in situazioni prive del carattere di emergenza o grave e imminente pregiudizio.
- La nomina dell'amministratore di sostegno a tutela di soggetti maggiorenni privi di autonomia, disciplinata dall'articolo 404.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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