Art. 469 Codice Civile

Divisione ereditaria per stirpi e rami Art. 469

L'art. 469 c.c. stabilisce che la rappresentazione opera in infinito e la divisione dell'eredità si fa per stirpi, per rami e infine per capi.

Testo ufficiale Art. 469 Codice Civile — Italia

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La disposizione regola il meccanismo con cui si calcolano e si dividono le quote ereditarie quando opera la rappresentazione. Questo diritto si estende senza limiti di grado lungo la linea dei discendenti, anche se la stirpe è unica o se i discendenti sono in numero e grado diverso.

La divisione dell'eredità non avviene conteggiando ciascun erede singolarmente, ma considerando i ceppi familiari, ovvero le stirpi. La quota che sarebbe spettata al chiamato originario viene assegnata complessivamente alla sua linea di discendenza.

Se una stirpe si divide a sua volta in più rami, la suddivisione continua per stirpi all'interno di ogni ramo. Soltanto tra i membri appartenenti al medesimo ramo finale la ripartizione avviene in parti uguali per ciascun individuo.

Quando si applica

  • Successione in cui un figlio è deceduto prima del genitore e la sua quota deve essere ripartita tra i suoi discendenti.
  • Ripartizione di un patrimonio ereditario in presenza di nipoti e pronipoti appartenenti a ceppi familiari differenti.
  • Suddivisione della quota spettante a una singola stirpe tra i diversi rami familiari sorti all'interno della stessa.

Cosa questo articolo non dice

  • L'individuazione dei soggetti che hanno diritto di subentrare per rappresentazione, disciplinata dall'art. 468.
  • La definizione generale e i presupposti della rappresentazione, previsti dall'art. 467.
  • Le cause di indegnità a succedere del rappresentante o del rappresentato, trattate dall'art. 463.

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