Modalità di accettazione dell'eredità: Art. 470
L'eredità può essere accettata in modo puro e semplice o con beneficio d'inventario. Nessun divieto del testatore può impedire il beneficio d'inventario.
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario. L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'erede può scegliere tra due diverse modalità per accettare un'eredità: l'accettazione pura e semplice oppure l'accettazione con beneficio d'inventario. Con la prima opzione, il patrimonio del defunto si unisce a quello dell'erede. Con la seconda opzione, i due patrimoni restano distinti, tutelando l'erede da eventuali debiti ereditari superiori all'attivo.
La decisione di avvalersi del beneficio d'inventario spetta esclusivamente al chiamato all'eredità. Qualsiasi clausola o volontà contraria inserita nel testamento dal defunto per vietare l'uso del beneficio d'inventario è del tutto priva di efficacia.
Quando si applica
- Un erede scopre che il defunto aveva accumulato debiti e sceglie l'accettazione con beneficio d'inventario per evitare di pagare con i propri beni.
- Un testamento contiene una clausola espressa che proibisce agli eredi di fare l'inventario dei beni ereditari.
- Un chiamato all'eredità valuta se accettare i beni del defunto direttamente oppure tenere distinti i due patrimoni.
Cosa questo articolo non dice
- I termini di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
- La procedura pratica e le forme con cui si redige l'atto di accettazione espressa o tacita.
- L'obbligo di accettazione con beneficio d'inventario previsto per i minori o per le persone giuridiche.
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