Art. 485 Codice Civile

Termini inventario per chi possiede beni - Art. 485

Chi possiede beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi e deliberare entro quaranta giorni. Altrimenti diventa erede puro e semplice.

Testo ufficiale Art. 485 Codice Civile — Italia

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.(111) (112a) 273 300 341 Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice. --------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina la situazione del chiamato all'eredità che si trova già nel possesso di uno o più beni appartenenti al defunto. Chi possiede beni ereditari non può attendere i tempi ordinari per decidere se accettare l'eredità, ma deve rispettare scadenze precise per evitare di assumersi la responsabilità di eventuali debiti.

Il chiamato ha l'obbligo di effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o da quando ha avuto notizia della devoluzione. Se l'inventario è stato iniziato ma non completato, è possibile chiedere una proroga al giudice di pace, che di norma non supera i tre mesi. Se il termine scade senza che l'inventario sia terminato, il chiamato viene considerato erede puro e semplice.

Una volta completato l'inventario entro i termini, il chiamato che non ha ancora reso la dichiarazione prevista dall'art. 484 dispone di quaranta giorni dal compimento dell'inventario per decidere se accettare o rinunziare. Il decorso inutile di questo ulteriore termine comporta la qualifica automatica di erede puro e semplice.

Quando si applica

  • Un figlio convivente che continua ad abitare nell'appartamento del genitore deceduto dopo l'apertura della successione
  • Un chiamato all'eredità che custodisce e utilizza l'autovettura del defunto nei mesi successivi al decesso
  • Un parente che detiene gioielli o oggetti d'arte appartenuti al defunto e deve decidere se accettare l'eredità
  • Il chiamato nel possesso di beni che ha iniziato l'inventario e necessita di una proroga dal giudice di pace

Cosa questo articolo non dice

  • I termini stabiliti per chi non si trova nel possesso di alcun bene ereditario (regolati dall'Art. 487)
  • La procedura formale per redigere la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario (regolata dall'Art. 484)
  • I casi in cui un creditore chiede all'autorità giudiziaria di fissare un termine per accettare (regolati dall'Art. 481)

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