Art. 486 Codice Civile

Poteri del chiamato all'eredità – Art. 486

Art. 486 c.c.: durante i termini per inventario e delibera, il chiamato può stare in giudizio come convenuto; se non compare, nomina un curatore.

Testo ufficiale Art. 486 Codice Civile — Italia

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità. Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 486 si applica durante il periodo che la legge concede al chiamato all'eredità per fare l'inventario e decidere se accettare con beneficio d'inventario (art. 484) oppure rinunziare. In questo lasso di tempo, il chiamato ha già alcuni poteri di ordinaria amministrazione a norma dell'art. 460, e in più può comparire in giudizio come convenuto per difendere l'eredità.

Se il chiamato non si presenta in tribunale quando l'eredità è citata, il giudice nomina d'ufficio un curatore speciale affinché rappresenti l'eredità in quel processo. Questo curatore agisce nell'interesse della massa ereditaria fino alla decisione o alla scadenza dei termini.

La disposizione non attribuisce al chiamato il potere di agire come attore, ma solo di resistere alle domande giudiziali rivolte all'eredità. Dopo l'accettazione o la rinunzia, la disciplina cambia.

Quando si applica

  • Un creditore del defunto cita l'eredità per ottenere il pagamento di un debito; il chiamato può costituirsi in giudizio come convenuto.
  • Un legatario agisce in giudizio per ottenere la consegna del legato; il chiamato esercita il potere di rappresentare l'eredità.
  • Il chiamato non compare all'udienza fissata; il tribunale nomina un curatore per l'eredità ai sensi dell'articolo.
  • Durante i termini per l'inventario, un terzo danneggiato da un bene ereditario cita l'eredità per risarcimento; il chiamato si difende.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina l'accettazione o la rinunzia all'eredità, che sono regolate dagli artt. 475-478.
  • Non attribuisce poteri di alienazione dei beni ereditari, oggetto dell'art. 493.
  • Non si applica al chiamato che è già nel possesso dei beni ereditari, i cui obblighi sono stabiliti dall'art. 485.

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