Dichiarazione a notaio o cancelliere: Art. 484 C.C.
L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione a notaio o cancelliere. La trascrizione va eseguita entro un mese dall'inserzione.
Testo ufficiale
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Art. 484 Codice Civile — Italia
L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.(111) 112a Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile . Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
(normattiva.it),
riprodotto con licenza
CC BY 4.0.
L'articolo 484 descrive la forma dell'accettazione con beneficio d'inventario, cioè come materialmente si fa. La dichiarazione va ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione - di regola quello dell'ultimo domicilio del defunto - e va inserita nel registro delle successioni tenuto presso quello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta a cura del cancelliere presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui la successione si è aperta.
La seconda parte riguarda l'inventario, che è l'elemento sostanziale dell'istituto: l'elenco di ciò che il defunto lasciava, attivo e passivo. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, redatto nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. La norma si preoccupa anche della sequenza e della sua tracciabilità: se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro va menzionata la data in cui è stato compiuto; se è fatto dopo, il pubblico ufficiale che lo ha redatto deve far annotare quella data nel registro entro un mese.
Tutte queste formalità servono a un effetto che questo articolo non enuncia: tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, così che dei debiti ereditari si risponda nei limiti di quanto ricevuto. L'effetto però si produce solo se il procedimento è completato correttamente e nei termini: gli articoli successivi fissano i tempi per redigere l'inventario, diversi a seconda che il chiamato sia o non sia nel possesso dei beni, e il mancato rispetto può avere come conseguenza l'acquisto dell'eredità pura e semplice. Le date sono qui l'elemento più pericoloso, e vanno verificate subito con un notaio o un avvocato.
Quando si applica
Eredità di cui non si conosce l'esposizione debitoria, per esempio di un parente che aveva un'attività
Successione con mutui, fideiussioni o cartelle esattoriali in corso
Chiamati minorenni o soggetti a protezione, per i quali l'accettazione può avvenire solo con beneficio
Chiamato che si trova già nel possesso dei beni ereditari e deve muoversi entro termini più stretti
Più eredi con posizioni diverse, alcuni intenzionati ad accettare e altri a rinunciare
Cosa questo articolo non dice
×Non è l'articolo che limita la responsabilità per i debiti. La separazione tra i patrimoni discende dagli articoli successivi e presuppone che la procedura descritta qui sia stata completata regolarmente.
×Non contiene i termini per fare l'inventario. Quelli sono negli articoli seguenti e cambiano a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni: farli scadere può significare accettare puramente e semplicemente.
×Non è la rinuncia all'eredità. Accettare con beneficio significa diventare eredi con una responsabilità delimitata; rinunciare significa non diventarlo affatto, ed è l'art. 519 a disciplinarla.
×Non cancella i debiti del defunto. I creditori ereditari continuano a essere soddisfatti sul patrimonio del defunto: cambia il perimetro, non l'esistenza del debito.
Casi di esempio
Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.
Esempio illustrativo
Alla morte di un parente che aveva una piccola impresa, i chiamati non sanno se l'attivo superi i debiti: risultano un mutuo, alcune fideiussioni e cartelle esattoriali di importo incerto. Vorrebbero accettare senza rischiare il proprio patrimonio.
Come si applica la norma
L'articolo descrive la forma: dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni e poi trascritta, preceduta o seguita dall'inventario nelle forme previste. Il fatto che decide l'esito non è la volontà di limitare la responsabilità ma il rispetto della sequenza e delle date: l'effetto si produce solo se il procedimento è completato correttamente e nei termini.
Come si sono accordate le parti
I chiamati concordano di incaricare insieme un notaio, di dividere le spese in parti uguali e di non compiere alcun atto sui beni ereditari prima del completamento dell'inventario.
Esempio illustrativo
Uno dei chiamati vive nell'appartamento del defunto e ne detiene le chiavi da anni. Gli altri, che stanno lontano, non hanno fretta; lui teme che il tempo giochi contro di sé.
Come si applica la norma
La forma è la stessa per tutti, ma i tempi per redigere l'inventario non lo sono: il codice distingue a seconda che il chiamato sia o non sia nel possesso dei beni, e il mancato rispetto può portare all'acquisto dell'eredità pura e semplice. Il fatto che decide, per chi si trova nell'immobile, è proprio la propria posizione rispetto ai beni, che stringe i termini.
Come si sono accordate le parti
I chiamati concordano di fissare subito la data dell'inventario con il professionista incaricato e di consegnare nel frattempo una copia delle chiavi a ciascuno, senza asportare nulla.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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