Art. 481 Codice Civile

Fissazione di un termine per l'accettazione - Art. 481

L'art. 481 c.c. permette a chi ha interesse di chiedere un termine per accettare l'eredità. Scaduto, il chiamato perde il diritto di accettare.

Testo ufficiale Art. 481 Codice Civile — Italia

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato all'eredità deve dichiarare se accetta o rinunzia. L'autorità giudiziaria stabilisce il termine, che deve essere rispettato.

Se il chiamato non fa alcuna dichiarazione entro tale termine, perde il diritto di accettare l'eredità. La perdita è definitiva: non può più accettare in un secondo momento.

Quando si applica

  • Un creditore del defunto chiede al giudice di fissare un termine per sapere se l'erede accetta e poter così esigere i crediti.
  • Un coerede che ha già accettato l'eredità vuole che l'altro chiamato si decida per procedere alla divisione.
  • Un legatario attende la decisione del chiamato per sapere se il legato sarà eseguito.
  • Un chiamato che non ha ancora deciso viene sollecitato da un interessato a dichiararsi entro un termine fissato dal giudice.

Cosa questo articolo non dice

  • La fissazione del termine quando il chiamato è già nel possesso dei beni ereditari (art. 485).
  • La prescrizione ordinaria del diritto di accettare che scade dopo dieci anni (art. 480).
  • L'impugnazione dell'accettazione per vizi del consenso (artt. 482-483).
  • Il termine per l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484).

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