Fissazione di un termine per l'accettazione - Art. 481
L'art. 481 c.c. permette a chi ha interesse di chiedere un termine per accettare l'eredità. Scaduto, il chiamato perde il diritto di accettare.
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato all'eredità deve dichiarare se accetta o rinunzia. L'autorità giudiziaria stabilisce il termine, che deve essere rispettato.
Se il chiamato non fa alcuna dichiarazione entro tale termine, perde il diritto di accettare l'eredità. La perdita è definitiva: non può più accettare in un secondo momento.
Quando si applica
- Un creditore del defunto chiede al giudice di fissare un termine per sapere se l'erede accetta e poter così esigere i crediti.
- Un coerede che ha già accettato l'eredità vuole che l'altro chiamato si decida per procedere alla divisione.
- Un legatario attende la decisione del chiamato per sapere se il legato sarà eseguito.
- Un chiamato che non ha ancora deciso viene sollecitato da un interessato a dichiararsi entro un termine fissato dal giudice.
Cosa questo articolo non dice
- La fissazione del termine quando il chiamato è già nel possesso dei beni ereditari (art. 485).
- La prescrizione ordinaria del diritto di accettare che scade dopo dieci anni (art. 480).
- L'impugnazione dell'accettazione per vizi del consenso (artt. 482-483).
- Il termine per l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484).
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