Immissione di altri nel possesso temporaneo - Art. 55
Durante il possesso temporaneo, chi prova un diritto prevalente o uguale può escludere il possessore o associarsi, ma i frutti solo dalla domanda giudiziale.
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda il possesso temporaneo dei beni di una persona dichiarata assente. Il possesso temporaneo è attribuito dal tribunale a chi sarebbe erede se l'assente fosse morto. L'articolo 55 permette a un'altra persona di intervenire se dimostra di avere, alla data dell'ultima notizia dell'assente, un diritto sul bene che è prevalente rispetto a quello del possessore temporaneo, o almeno uguale. Se il diritto è prevalente, può chiedere di escludere del tutto il possessore e subentrare al suo posto. Se è uguale, può chiedere di essere associato nel possesso, cioè di condividerlo. In entrambi i casi, però, non ha diritto ai frutti (come affitti o raccolti) prodotti dal bene prima del giorno in cui presenta la domanda in tribunale. I frutti restano al possessore temporaneo fino a quel momento.
Quando si applica
- Un fratello dell'assente, escluso dalla dichiarazione di assenza, scopre di avere un diritto di proprietà prevalente su un immobile dato in possesso temporaneo a un cugino.
- Due persone con lo stesso grado di parentela con l'assente: una ottiene il possesso temporaneo, l'altra fa valere il suo diritto uguale e chiede di essere associata.
- Un erede testamentario dell'assente, il cui testamento emerge dopo l'inizio del possesso temporaneo, dimostra un diritto prevalente e chiede l'esclusione del possessore.
- Dopo l'assegnazione del possesso temporaneo, un terzo prova di essere il vero proprietario del bene perché l'assente lo aveva acquistato per lui.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la revoca del possesso temporaneo per il ritorno dell'assente, che è disciplinata dall'articolo 56.
- Non riguarda la divisione dei beni tra più eredi durante il possesso temporaneo, né i limiti alla disponibilità dei beni (articolo 54).
- Non riguarda i diritti del coniuge superstite in caso di morte dell'assente, che sono regolati dall'articolo 540.
- Non riguarda la riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie, che sono trattate negli articoli 555 e seguenti.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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