Art. 55 Codice Civile

Immissione di altri nel possesso temporaneo - Art. 55

Durante il possesso temporaneo, chi prova un diritto prevalente o uguale può escludere il possessore o associarsi, ma i frutti solo dalla domanda giudiziale.

Testo ufficiale Art. 55 Codice Civile — Italia

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma riguarda il possesso temporaneo dei beni di una persona dichiarata assente. Il possesso temporaneo è attribuito dal tribunale a chi sarebbe erede se l'assente fosse morto. L'articolo 55 permette a un'altra persona di intervenire se dimostra di avere, alla data dell'ultima notizia dell'assente, un diritto sul bene che è prevalente rispetto a quello del possessore temporaneo, o almeno uguale. Se il diritto è prevalente, può chiedere di escludere del tutto il possessore e subentrare al suo posto. Se è uguale, può chiedere di essere associato nel possesso, cioè di condividerlo. In entrambi i casi, però, non ha diritto ai frutti (come affitti o raccolti) prodotti dal bene prima del giorno in cui presenta la domanda in tribunale. I frutti restano al possessore temporaneo fino a quel momento.

Quando si applica

  • Un fratello dell'assente, escluso dalla dichiarazione di assenza, scopre di avere un diritto di proprietà prevalente su un immobile dato in possesso temporaneo a un cugino.
  • Due persone con lo stesso grado di parentela con l'assente: una ottiene il possesso temporaneo, l'altra fa valere il suo diritto uguale e chiede di essere associata.
  • Un erede testamentario dell'assente, il cui testamento emerge dopo l'inizio del possesso temporaneo, dimostra un diritto prevalente e chiede l'esclusione del possessore.
  • Dopo l'assegnazione del possesso temporaneo, un terzo prova di essere il vero proprietario del bene perché l'assente lo aveva acquistato per lui.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la revoca del possesso temporaneo per il ritorno dell'assente, che è disciplinata dall'articolo 56.
  • Non riguarda la divisione dei beni tra più eredi durante il possesso temporaneo, né i limiti alla disponibilità dei beni (articolo 54).
  • Non riguarda i diritti del coniuge superstite in caso di morte dell'assente, che sono regolati dall'articolo 540.
  • Non riguarda la riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie, che sono trattate negli articoli 555 e seguenti.

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