Come ridurre donazioni e legati di immobili - Art. 560
In caso di riduzione di immobili non divisibili: se l'eccedenza supera un quarto della disponibile l'immobile va nell'eredità, altrimenti resta al donatario.
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una donazione o un legato avente ad oggetto un immobile lede la quota spettante ai legittimari, occorre procedere alla riduzione. Se l'immobile si può dividere comodamente, la riduzione si effettua separando la parte di bene necessaria per integrare la quota riservata.
Se la separazione non può farsi comodamente, si verifica quanto il valore dell'immobile eccede la porzione disponibile. Se l'eccedenza supera un quarto della porzione disponibile, l'immobile va lasciato per intero nell'eredità, mentre il legatario o donatario ha diritto di conseguire in denaro il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera un quarto, il beneficiario può trattenere l'intero immobile compensando in denaro i legittimari.
Qualora il legatario o il donatario sia egli stesso un legittimario, può ritenere tutto l'immobile a condizione che il valore complessivo del bene non superi la somma della porzione disponibile e della quota di riserva che gli spetta.
Quando si applica
- Un padre dona un appartamento a un amico lesionando la legittima dei figli, e l'appartamento non è comodamente divisibile ed eccede di oltre un quarto la porzione disponibile.
- Un testatore lascia una casa a un legatario non parente; l'immobile non si può dividere ma l'eccedenza rispetto alla disponibile non supera un quarto del suo valore.
- Un figlio riceve in donazione un immobile dal genitore e intende trattenerlo per intero al momento dell'apertura della successione.
Cosa questo articolo non dice
- La restituzione degli immobili alienati a terzi dai donatari (disciplinata dall'articolo 563).
- La restituzione dei frutti o la liberazione dell'immobile da pesi e ipoteche (disciplinate dall'articolo 561).
- Le operazioni di calcolo della massa ereditaria per determinare la porzione disponibile (disciplinate dall'articolo 556).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 560 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.