Art. 561 Codice Civile

Art. 561: restituzione immobili - pesi legatario/donatario

Art. 561: legatario: beni restituiti liberi da pesi; donatario: pesi restano, compensa in denaro. Frutti da domanda giudiziale.

Testo ufficiale Art. 561 Codice Civile — Italia

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario ... può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652 . Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri . Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata . 346 I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale. ------------ AGGIORNAMENTO (346) La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell' articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma si applica quando un legittimario ottiene la restituzione di un immobile (o di un bene mobile registrato) a seguito dell'azione di riduzione delle donazioni o dei legati. L’articolo distingue il trattamento dei pesi e delle ipoteche che il beneficiario (legatario o donatario) aveva imposto sul bene.

Per il legatario, l’immobile restituito è libero da ogni peso o ipoteca da lui costituiti (salvo le eccezioni previste dall’art. 2652 n. 8). Per il donatario, invece, quei pesi e ipoteche rimangono validi, ma il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari per il minor valore che ne deriva, fino a concorrenza della quota loro riservata. La stessa regola vale per i beni mobili iscritti in pubblici registri; per quelli non iscritti i pesi restano efficaci e il donatario compensa in denaro.

I frutti del bene restituito sono dovuti a partire dal giorno in cui è stata proposta la domanda giudiziale di riduzione. La legge 2 dicembre 2025 n. 182 introduce una disciplina transitoria per le successioni aperte prima della sua entrata in vigore, con termini per la notifica e trascrizione di domande o atti di opposizione.

Quando si applica

  • Un legatario aveva ipotecato l'appartamento ricevuto per testamento; dopo la riduzione, l'immobile torna ai legittimari libero dall'ipoteca (salvo eccezioni).
  • Un donatario aveva concesso un'ipoteca sulla casa donata; la riduzione non cancella l'ipoteca, e il donatario deve versare ai legittimari una somma pari alla perdita di valore.
  • Un donatario aveva costituito un pegno su un'autovettura (bene mobile registrato); il pegno resta valido e il donatario compensa in denaro.
  • Un legittimario ottiene la restituzione di un terreno su cui il donatario aveva imposto una servitù; la servitù rimane e il donatario deve compensare.
  • Il legittimario chiede la restituzione di un immobile donato; non riceve i frutti maturati prima della domanda giudiziale, ma solo quelli successivi.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non stabilisce come si calcola la quota di legittima né l'ordine di riduzione delle disposizioni (regolato dagli artt. 553-559).
  • Non disciplina l'azione di riduzione contro i terzi acquirenti del donatario (v. art. 563).
  • Non determina l'importo esatto della compensazione monetaria, che va quantificato in base al minor valore del bene.
  • Non si applica ai legati o donazioni di beni immateriali o crediti, salvo quanto previsto per i beni mobili registrati.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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