Art. 561: restituzione immobili - pesi legatario/donatario
Art. 561: legatario: beni restituiti liberi da pesi; donatario: pesi restano, compensa in denaro. Frutti da domanda giudiziale.
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario ... può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652 . Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri . Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata . 346 I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale. ------------ AGGIORNAMENTO (346) La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell' articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma si applica quando un legittimario ottiene la restituzione di un immobile (o di un bene mobile registrato) a seguito dell'azione di riduzione delle donazioni o dei legati. L’articolo distingue il trattamento dei pesi e delle ipoteche che il beneficiario (legatario o donatario) aveva imposto sul bene.
Per il legatario, l’immobile restituito è libero da ogni peso o ipoteca da lui costituiti (salvo le eccezioni previste dall’art. 2652 n. 8). Per il donatario, invece, quei pesi e ipoteche rimangono validi, ma il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari per il minor valore che ne deriva, fino a concorrenza della quota loro riservata. La stessa regola vale per i beni mobili iscritti in pubblici registri; per quelli non iscritti i pesi restano efficaci e il donatario compensa in denaro.
I frutti del bene restituito sono dovuti a partire dal giorno in cui è stata proposta la domanda giudiziale di riduzione. La legge 2 dicembre 2025 n. 182 introduce una disciplina transitoria per le successioni aperte prima della sua entrata in vigore, con termini per la notifica e trascrizione di domande o atti di opposizione.
Quando si applica
- Un legatario aveva ipotecato l'appartamento ricevuto per testamento; dopo la riduzione, l'immobile torna ai legittimari libero dall'ipoteca (salvo eccezioni).
- Un donatario aveva concesso un'ipoteca sulla casa donata; la riduzione non cancella l'ipoteca, e il donatario deve versare ai legittimari una somma pari alla perdita di valore.
- Un donatario aveva costituito un pegno su un'autovettura (bene mobile registrato); il pegno resta valido e il donatario compensa in denaro.
- Un legittimario ottiene la restituzione di un terreno su cui il donatario aveva imposto una servitù; la servitù rimane e il donatario deve compensare.
- Il legittimario chiede la restituzione di un immobile donato; non riceve i frutti maturati prima della domanda giudiziale, ma solo quelli successivi.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non stabilisce come si calcola la quota di legittima né l'ordine di riduzione delle disposizioni (regolato dagli artt. 553-559).
- Non disciplina l'azione di riduzione contro i terzi acquirenti del donatario (v. art. 563).
- Non determina l'importo esatto della compensazione monetaria, che va quantificato in base al minor valore del bene.
- Non si applica ai legati o donazioni di beni immateriali o crediti, salvo quanto previsto per i beni mobili registrati.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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