Tutela terzi e riduzione donazione: Art. 563
La riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti dell'immobile: il donatario deve compensare in denaro i legittimari per la quota riservata.
La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690 . 346 ------------ AGGIORNAMENTO (346) La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell' articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un legittimario subisce la lesione della propria quota riservata a causa di una donazione fatta in vita dal defunto, può agire in giudizio per ridurla. Se il donatario ha nel frattempo alienato l'immobile a un terzo, l'acquisto compiuto dal terzo rimane salvo e non viene travolto dall'azione di riduzione.
La tutela del legittimario si risolve in un credito pecuniario: il donatario è tenuto a compensare in denaro i legittimari nella misura necessaria a integrare la quota loro riservata. Qualora il donatario risulti insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è obbligato a compensare i legittimari in denaro nei limiti del vantaggio che ha conseguito.
Quando si applica
- Un figlio scopre che il genitore aveva donato un appartamento al fratello, il quale lo ha successivamente venduto a un estraneo.
- Un legittimario chiede il reintegro della quota di riserva dopo che il donatario ha ceduto a terzi i beni ricevuti.
- Un terzo ha ricevuto a titolo gratuito un bene dal donatario e il donatario non dispone del denaro per compensare i legittimari.
Cosa questo articolo non dice
- Ottenere la restituzione in natura dell'immobile dal donatario stesso, materia disciplinata dall'articolo 561.
- Gestire le conseguenze dell'insolvenza del donatario in assenza di alienazioni a terzi, regolata dall'articolo 562.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 563 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.