Calcolo della quota disponibile ereditaria - Art. 556
Per calcolare la quota disponibile si forma la massa dei beni alla morte, si sottraggono i debiti e si sommano fittiziamente le donazioni fatte in vita.
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per determinare l'ammontare della quota di patrimonio di cui una persona poteva disporre liberamente mediante testamento o donazione, la legge stabilisce una precisa operazione contabile da effettuare al momento della morte, denominata riunione fittizia.
Il calcolo comincia sommando il valore di tutti i beni appartenenti al defunto al momento dell'apertura della successione. Da questo valore lordo si sottraggono tutti i debiti ereditari ancora dovuti.
Al valore netto così ottenuto si somma fittiziamente il valore dei beni di cui il defunto ha disposto in vita a titolo di donazione, stimato secondo le regole previste negli articoli da 747 a 750. Sull'asse patrimoniale complessivo così ricostruito si calcola la quota disponibile.
Quando si applica
- I coeredi devono calcolare il valore netto dell'eredità sottraendo dai beni lasciati dal defunto le spese e i debiti ancora aperti.
- Un legittimario intende sommare ai beni lasciati alla morte anche le donazioni fatte dal de cuius in vita per verificare se la propria quota è stata lesa.
- I parenti stimano la quota patrimoniale della quale il testatore poteva liberamente disporre a favore di soggetti estranei alla famiglia.
Cosa questo articolo non dice
- La suddivisione dell'eredità in assenza di testamento, disciplinata dalle norme sulla successione legittima dall'articolo 565 in poi.
- L'azione giudiziaria per contestare le disposizioni lesive o recuperare i beni, regolata dagli articoli successivi dedicati alla riduzione.
- I criteri di valutazione specifici di ciascun bene donato, disciplinati dagli articoli da 747 a 750.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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