Art. 556 Codice Civile

Calcolo della quota disponibile ereditaria - Art. 556

Per calcolare la quota disponibile si forma la massa dei beni alla morte, si sottraggono i debiti e si sommano fittiziamente le donazioni fatte in vita.

Testo ufficiale Art. 556 Codice Civile — Italia

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Per determinare l'ammontare della quota di patrimonio di cui una persona poteva disporre liberamente mediante testamento o donazione, la legge stabilisce una precisa operazione contabile da effettuare al momento della morte, denominata riunione fittizia.

Il calcolo comincia sommando il valore di tutti i beni appartenenti al defunto al momento dell'apertura della successione. Da questo valore lordo si sottraggono tutti i debiti ereditari ancora dovuti.

Al valore netto così ottenuto si somma fittiziamente il valore dei beni di cui il defunto ha disposto in vita a titolo di donazione, stimato secondo le regole previste negli articoli da 747 a 750. Sull'asse patrimoniale complessivo così ricostruito si calcola la quota disponibile.

Quando si applica

  • I coeredi devono calcolare il valore netto dell'eredità sottraendo dai beni lasciati dal defunto le spese e i debiti ancora aperti.
  • Un legittimario intende sommare ai beni lasciati alla morte anche le donazioni fatte dal de cuius in vita per verificare se la propria quota è stata lesa.
  • I parenti stimano la quota patrimoniale della quale il testatore poteva liberamente disporre a favore di soggetti estranei alla famiglia.

Cosa questo articolo non dice

  • La suddivisione dell'eredità in assenza di testamento, disciplinata dalle norme sulla successione legittima dall'articolo 565 in poi.
  • L'azione giudiziaria per contestare le disposizioni lesive o recuperare i beni, regolata dagli articoli successivi dedicati alla riduzione.
  • I criteri di valutazione specifici di ciascun bene donato, disciplinati dagli articoli da 747 a 750.

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