Art. 566 Codice Civile

Successione dei figli al padre e alla madre – Art. 566

Art. 566: alla morte del padre o della madre, i figli succedono in parti uguali. È la regola base della successione legittima dei figli.

Testo ufficiale Art. 566 Codice Civile — Italia

Successione dei figli Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 566 del Codice Civile stabilisce che, nella successione senza testamento, i figli ereditano dal padre e dalla madre in quote uguali. Se c'è un solo figlio, prende tutto. Se ci sono più figli, si dividono l'eredità in parti uguali tra loro. Questa regola vale per entrambi i genitori, sia per il padre che per la madre.

La disposizione si applica quando non esiste un testamento valido, oppure quando il testamento non dispone diversamente. Tuttavia, anche in presenza di testamento, i figli hanno diritto a una quota di legittima che non può essere violata. L'articolo 566 è il punto di partenza per capire come i figli succedono ai genitori in via legale.

Quando si applica

  • Alla morte del padre, i suoi tre figli ereditano in parti uguali il patrimonio, senza che sia necessario un testamento.
  • Una madre muore senza testamento: l'unico figlio eredita l'intero asse ereditario.
  • Due fratelli ereditano dalla madre defunta in quote uguali, dividendo beni e debiti.
  • Il padre muore e lascia quattro figli: ognuno riceve un quarto dell'eredità.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la successione quando concorrono il coniuge o altri parenti (vedi art. 565 e seguenti).
  • Non si applica se il genitore ha disposto con testamento che esclude i figli, ma i figli conservano comunque la quota di legittima.
  • Non tratta espressamente dei figli adottivi; l'art. 567 li equipara ai figli legittimi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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