Quota del coniuge con ascendenti o fratelli – Art. 582
Al coniuge spettano i due terzi dell'eredità se concorre con ascendenti o fratelli. Se concorre con entrambi, gli ascendenti hanno diritto a un quarto.
Concorso del coniuge con ascendenti ... , fratelli e sorelle. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti ... o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 582 regola la quota del coniuge nella successione legittima quando concorre con ascendenti (genitori, nonni) o con fratelli e sorelle (anche unilaterali, cioè figli di un solo genitore in comune).
In entrambi i casi, al coniuge spettano i due terzi dell'eredità. Il terzo restante va agli ascendenti, se presenti, oppure ai fratelli e sorelle, se presenti. Se concorrono sia ascendenti sia fratelli e sorelle, il terzo restante è distribuito tra loro secondo le regole dell'articolo 571, ma gli ascendenti hanno comunque diritto ad almeno un quarto dell'intera eredità.
Questa norma si applica solo in assenza di testamento e non riguarda la successione quando ci sono figli (disciplinata dall'articolo 581).
Quando si applica
- Un uomo muore senza testamento, lasciando la moglie e i due genitori. La moglie prende due terzi, i genitori un terzo da dividere tra loro.
- Una donna muore senza testamento, lasciando il marito e un fratello germano. Il marito prende due terzi, il fratello un terzo.
- Un uomo muore senza testamento, lasciando la moglie, i genitori e due fratelli. La moglie prende due terzi; il restante terzo va ai genitori e ai fratelli secondo l'articolo 571, ma ai genitori spetta almeno un quarto dell'intera eredità.
- Una donna muore senza testamento, lasciando il marito e una sorella unilaterale (stessa madre, padre diverso). Il marito prende due terzi, la sorella un terzo.
- Un uomo muore senza testamento, lasciando la moglie, i nonni (ascendenti) e un fratellastro. La moglie prende due terzi; il restante terzo è diviso tra nonni e fratellastro, con la garanzia che i nonni ricevano almeno un quarto dell'intero patrimonio.
Cosa questo articolo non dice
- Molti credono che il coniuge abbia sempre diritto a metà dell'eredità quando concorre con ascendenti o fratelli. In realtà, l'articolo 582 stabilisce i due terzi.
- Si pensa che gli ascendenti abbiano sempre diritto a un quarto dell'eredità, ma ciò vale solo quando concorrono anche fratelli o sorelle.
- Si ritiene che l'articolo 582 si applichi anche in presenza di testamento, ma riguarda solo la successione legittima (senza testamento).
- Alcuni confondono questa norma con l'articolo 581 (coniuge con figli), dove le quote sono diverse.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 582 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.