Art. 61 Codice Civile

Determinazione della data di morte presunta - Art. 61

La sentenza sulla morte presunta fissa il giorno e l'ora dell'evento o dell'ultima notizia. Se l'ora manca, si considera la fine del giorno.

Testo ufficiale Art. 61 Codice Civile — Italia

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando il giudice accerta la morte presunta, deve stabilire con precisione il momento del decesso. Se la scomparsa è avvenuta durante operazioni belliche o in un infortunio, la sentenza stabilisce il giorno e, quando possibile, l'ora del fatto.

Se invece la scomparsa si riferisce all'assenza di notizie, il provvedimento fissa come data il giorno a cui risale l'ultima notizia ricevuta della persona.

Nei casi in cui l'ora esatta del fatto non possa essere determinata, la legge stabilisce una presunzione legale: la morte si considera avvenuta allo scadere dell'ultimo istante del giorno indicato.

Quando si applica

  • Un militare risulta disperso durante un'operazione bellica e la decisione fissa il giorno del fatto come data di morte presunta.
  • Un passeggero scompare in un infortunio marittimo e il provvedimento determina il giorno e l'ora del sinistro.
  • Una persona non dà più notizie e la data del decesso presunto viene fatta risalire al giorno dell'ultimo contatto.
  • L'ora precisa dell'evento non può essere provata e il decesso si presume avvenuto alla fine del giorno indicato.

Cosa questo articolo non dice

  • I requisiti generali e le condizioni per chiedere la dichiarazione di morte presunta, disciplinati dagli articoli 60 e 62.
  • Le forme particolari di testamento previste in caso di infortuni o calamità, regolate dall'articolo 609.
  • La tutela del diritto al nome della persona, prevista dall'articolo 6.

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