Art. 609 Codice Civile

Testamento speciale per calamità o malattie: Art. 609

L'art. 609 regola il testamento in casi di malattie contagiose, calamità o infortuni, ricevuto da soggetti abilitati con due testimoni di almeno sedici anni.

Testo ufficiale Art. 609 Codice Civile — Italia

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.(111) 112a Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa. -------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce una forma speciale di testamento per chi non può utilizzare le forme ordinarie. La norma si applica quando il testatore si trova in un luogo dominato da una malattia reputata contagiosa, oppure a causa di una pubblica calamità o di un infortunio.

In queste situazioni eccezionali, il testamento è valido se viene ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, oppure da un ministro di culto. L'atto deve essere effettuato in presenza di due testimoni che abbiano compiuto almeno sedici anni.

L'atto viene redatto e sottoscritto dalla persona che lo riceve, oltre che dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non sono in grado di sottoscrivere, nel documento deve esserne espressamente indicata la causa.

Quando si applica

  • Un testatore bloccato in un comune isolato per un'epidemia che dichiara le sue ultime volontà a un ministro di culto in presenza di due testimoni.
  • Una persona gravemente ferita durante una pubblica calamità che non può accedere a un notaio e detta le disposizioni al conciliatore del luogo.
  • Un cittadino coinvolto in un grave infortunio in un luogo isolato che affida le sue ultime volontà all'autorità locale con due testimoni di sedici anni o più.

Cosa questo articolo non dice

  • La redazione del testamento in condizioni ordinarie di salute e movimento, regolata dagli articoli 602 e 603.
  • La validità dei testamenti speciali redatti a bordo di navi o aeromobili, disciplinata dagli articoli 611 e 616.
  • I testamenti redatti da militari o persone assimilate in tempo di guerra o in missione, previsti dall'articolo 617.

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