Art. 611 Codice Civile

Testamento a bordo di nave (Art. 611)

L'articolo 611 del Codice Civile disciplina il testamento ricevuto a bordo di nave durante il viaggio per mare, dal comandante o dal suo immediato successore.

Testo ufficiale Art. 611 Codice Civile — Italia

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Durante un viaggio per mare, il comandante della nave può ricevere il testamento di un passeggero o membro dell'equipaggio. Se il comandante intende testare, il testamento è ricevuto da chi lo segue immediatamente nell'ordine di servizio.

Il testo non precisa le modalità di redazione né la durata della validità del testamento. Si limita a individuare la persona abilitata a riceverlo in questa situazione particolare.

Quando si applica

  • Un passeggero durante una crociera vuole fare testamento e si rivolge al comandante.
  • Il comandante di una nave mercantile durante una traversata redige il proprio testamento e lo consegna al primo ufficiale.
  • Un marinaio durante un viaggio di lavoro redige testamento con il comandante.
  • Il comandante di una nave da guerra in missione fa testamento davanti al secondo in comando.

Cosa questo articolo non dice

  • Testamenti fatti in porto o durante l'ancoraggio.
  • Testamenti a bordo di aeromobile (disciplinati dall'articolo 616).
  • Testamenti dei militari in tempo di guerra (disciplinati dall'articolo 617).
  • Testamenti in caso di malattie contagiose o calamità (disciplinati dall'articolo 609).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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