Testamento a bordo di nave (Art. 611)
L'articolo 611 del Codice Civile disciplina il testamento ricevuto a bordo di nave durante il viaggio per mare, dal comandante o dal suo immediato successore.
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Durante un viaggio per mare, il comandante della nave può ricevere il testamento di un passeggero o membro dell'equipaggio. Se il comandante intende testare, il testamento è ricevuto da chi lo segue immediatamente nell'ordine di servizio.
Il testo non precisa le modalità di redazione né la durata della validità del testamento. Si limita a individuare la persona abilitata a riceverlo in questa situazione particolare.
Quando si applica
- Un passeggero durante una crociera vuole fare testamento e si rivolge al comandante.
- Il comandante di una nave mercantile durante una traversata redige il proprio testamento e lo consegna al primo ufficiale.
- Un marinaio durante un viaggio di lavoro redige testamento con il comandante.
- Il comandante di una nave da guerra in missione fa testamento davanti al secondo in comando.
Cosa questo articolo non dice
- Testamenti fatti in porto o durante l'ancoraggio.
- Testamenti a bordo di aeromobile (disciplinati dall'articolo 616).
- Testamenti dei militari in tempo di guerra (disciplinati dall'articolo 617).
- Testamenti in caso di malattie contagiose o calamità (disciplinati dall'articolo 609).
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