Testamento a bordo di nave o aeromobile: forme – Art. 612
Il testamento a bordo di nave o aeromobile richiede doppio originale, due testimoni e firme; l'annotazione sul giornale di bordo è obbligatoria.
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce le formalità per il testamento speciale redatto a bordo di una nave o di un aeromobile, come previsto dall'articolo 611. Il testamento deve essere scritto in due copie originali, alla presenza di due testimoni. Il testatore, la persona che riceve il testamento (di solito il comandante o un ufficiale) e i testimoni devono firmare. Se il testatore o un testimone non può firmare, il motivo deve essere indicato per iscritto.
Il testamento viene conservato tra i documenti di bordo e deve essere registrato sul giornale di bordo o sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio. Questa registrazione serve a garantire l'autenticità e la data del testamento. Le regole di nullità per difetto di forma sono invece previste dall'articolo 606.
Quando si applica
- Un passeggero su una nave da crociera detta le sue ultime volontà al comandante, che redige il testamento in doppio originale alla presenza di due testimoni.
- Un marinaio con una mano ingessata non può firmare il testamento; il comandante annota il motivo della mancata sottoscrizione.
- Il testamento di un ufficiale di bordo viene conservato nella cassaforte della nave e registrato sul giornale di bordo.
- Un pilota di aereo privato, durante un volo transoceanico, fa testamento davanti a due membri dell'equipaggio, che firmano come testimoni.
- Il testamento viene redatto in due copie: una rimane a bordo, l'altra viene consegnata al comando marittimo o aeronautico al momento dell'arrivo.
Cosa questo articolo non dice
- La nullità del testamento per mancata indicazione del motivo della mancata firma: è regolata dall'articolo 606.
- La forma del testamento olografo fatto a bordo ma senza testimoni: non è un testamento speciale, ma un testamento olografo normale (articolo 602).
- La validità di un testamento redatto a terra ma riguardante beni a bordo: non rientra in questa disposizione, ma nelle forme ordinarie.
- La procedura di consegna e verbale dopo lo sbarco: è disciplinata dagli articoli 613 e 614.
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