Consegna del testamento in nave - Art. 613
Art. 613: il comandante consegna uno degli originali del testamento all'autorità consolare in porto estero e, al ritorno, all'autorità marittima locale.
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio. Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione. Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se una nave approda in un porto estero dove c'è un'autorità consolare italiana, il comandante deve consegnare a essa uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo (o sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio).
Al ritorno della nave in Italia, il comandante deve consegnare i due originali del testamento (o quello non depositato durante il viaggio) all'autorità marittima locale, insieme alla copia dell'annotazione. Della consegna viene rilasciata una dichiarazione, che viene annotata a margine dell'annotazione originale.
Quando si applica
- Il comandante di una nave mercantile che arriva a New York e consegna un testamento al consolato italiano.
- Un testamento redatto durante una traversata atlantica, consegnato al ritorno a Genova all'autorità marittima.
- Un testamento depositato in un porto estero come Buenos Aires presso il consolato.
- Il comandante che non consegna il testamento all'estero e poi al ritorno lo consegna all'autorità marittima.
- Un testamento redatto su una nave da crociera che fa scalo a Lisbona, consegnato al consolato.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la validità o nullità del testamento (art. 606, 619).
- Non riguarda il contenuto del testamento o le disposizioni ereditarie.
- Non riguarda la pubblicazione del testamento (art. 620-621).
- Non riguarda i testamenti a bordo di aeromobili (art. 616).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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