Art. 614 – Verbale di consegna (testamento su nave)
Procedura di consegna del testamento su nave: verbale, invio al Ministero, deposito e trasmissione all'archivio notarile del domicilio.
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 614 del Codice Civile disciplina la procedura di consegna del testamento redatto a bordo di nave.
L'autorità marittima o consolare locale redige un verbale della consegna e lo trasmette, insieme agli atti ricevuti, al Ministero della marina (se la nave è militare) o al Ministero delle comunicazioni (se mercantile).
Il Ministero deposita uno degli originali nel proprio archivio e invia l'altro all'archivio notarile del luogo di domicilio o ultima residenza del testatore.
Quando si applica
- Un marinaio della Marina Militare redige testamento a bordo di una nave da guerra e lo consegna al comandante; l'autorità marittima locale redige il verbale e lo invia al Ministero della marina.
- Un passeggero su nave mercantile redige testamento olografo e lo affida al capitano; all'arrivo in porto, l'autorità consolare redige il verbale di consegna.
- Un ufficiale di bordo, dopo aver ricevuto il testamento, lo conserva fino allo sbarco e poi lo consegna alla Capitaneria di porto, che provvede al verbale.
- Un testamento redatto su nave militare in acque internazionali viene consegnato all'autorità consolare italiana all'estero.
Cosa questo articolo non dice
- Il testamento redatto a terra non segue questa procedura, ma quella degli articoli 603 e seguenti.
- Il testamento su aeromobile è disciplinato dall'art. 616.
- La pubblicazione del testamento (artt. 620-621) è una fase successiva, non prevista dall'art. 614.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 614 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.