Art. 614 Codice Civile

Art. 614 – Verbale di consegna (testamento su nave)

Procedura di consegna del testamento su nave: verbale, invio al Ministero, deposito e trasmissione all'archivio notarile del domicilio.

Testo ufficiale Art. 614 Codice Civile — Italia

L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 614 del Codice Civile disciplina la procedura di consegna del testamento redatto a bordo di nave.

L'autorità marittima o consolare locale redige un verbale della consegna e lo trasmette, insieme agli atti ricevuti, al Ministero della marina (se la nave è militare) o al Ministero delle comunicazioni (se mercantile).

Il Ministero deposita uno degli originali nel proprio archivio e invia l'altro all'archivio notarile del luogo di domicilio o ultima residenza del testatore.

Quando si applica

  • Un marinaio della Marina Militare redige testamento a bordo di una nave da guerra e lo consegna al comandante; l'autorità marittima locale redige il verbale e lo invia al Ministero della marina.
  • Un passeggero su nave mercantile redige testamento olografo e lo affida al capitano; all'arrivo in porto, l'autorità consolare redige il verbale di consegna.
  • Un ufficiale di bordo, dopo aver ricevuto il testamento, lo conserva fino allo sbarco e poi lo consegna alla Capitaneria di porto, che provvede al verbale.
  • Un testamento redatto su nave militare in acque internazionali viene consegnato all'autorità consolare italiana all'estero.

Cosa questo articolo non dice

  • Il testamento redatto a terra non segue questa procedura, ma quella degli articoli 603 e seguenti.
  • Il testamento su aeromobile è disciplinato dall'art. 616.
  • La pubblicazione del testamento (artt. 620-621) è una fase successiva, non prevista dall'art. 614.

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