Nullità testamenti speciali - Art. 619
Art. 619 dichiara nulli i testamenti speciali se manca redazione scritta o firma del testatore o dell'autorizzato. Difetti minori rinviano all'art. 606.
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I testamenti disciplinati in questa sezione (artt. 608-618) sono nulli quando manca la dichiarazione scritta del testatore oppure la sottoscrizione – sia del testatore sia della persona autorizzata a riceverla. Senza uno di questi elementi il testamento non ha valore, anche se il contenuto è chiaro. Per gli altri difetti di forma (ad esempio un errore nella data o nell'indicazione del luogo) la nullità non è automatica: si applica il secondo comma dell'art. 606, che richiede che il vizio impedisca di accertare la volontà del testatore. La norma riguarda solo i testamenti speciali (nave, aeromobile, militari, calamità) e non quelli ordinari (olografo, pubblico, segreto), che hanno regole proprie.
Quando si applica
- Un testamento redatto a bordo di nave dal comandante, ma senza che il testatore abbia firmato il documento.
- Un testamento militare in zona di guerra trascritto da un ufficiale, ma privo della firma di quest'ultimo.
- Un testamento in caso di calamità pubblica raccolto dal sindaco, ma senza la dichiarazione scritta del testatore.
Cosa questo articolo non dice
- La nullità del testamento olografo per mancanza di data – è regolata dall'art. 602.
- La nullità per vizio del consenso (violenza, dolo, errore) – disciplinata dall'art. 624.
- La nullità del testamento per motivo illecito – prevista dall'art. 626.
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