Beni devoluti ai poveri del domicilio - Art. 630
Disposizioni a favore dei poveri senza specifica destinazione vanno ai poveri del domicilio del testatore e all'ente comunale di assistenza.
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se un testatore lascia un lascito generico "ai poveri" o simile, senza indicare un ente specifico o uno scopo particolare, la legge interpreta che quei beni vadano ai poveri del luogo dove il testatore aveva il suo domicilio al momento della morte. I beni sono quindi devoluti all'ente comunale di assistenza di quel luogo.
Lo stesso vale quando il testatore ha designato un'altra persona per scegliere l'ente o lo scopo, ma quella persona non può o non vuole accettare l'incarico. In questo caso i beni vanno ugualmente ai poveri del domicilio e all'ente comunale.
Quando si applica
- Un testatore scrive nel testamento "Lascio tutti i miei beni ai poveri" senza specificare luogo o ente.
- Un testatore nomina un amico per scegliere l'istituto benefico, ma l'amico rifiuta l'incarico.
- Un testatore lascia genericamente "ai poveri" e muore con domicilio a Firenze; i beni vanno all'ente comunale di assistenza di Firenze.
Cosa questo articolo non dice
- Disposizioni che specificano un ente preciso (es. "alla Caritas di Milano") non sono generiche e sono regolate dalle norme sui legati ordinari.
- Disposizioni a favore dell'anima (art. 629) hanno una disciplina diversa.
- Disposizioni fiduciarie (art. 627) in cui il fiduciario accetta e sceglie il beneficiario possono essere diverse.
- L'art. 630 non si applica se il testatore ha determinato l'uso (es. "per la costruzione di un ospedale per poveri").
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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