Art. 630 Codice Civile

Beni devoluti ai poveri del domicilio - Art. 630

Disposizioni a favore dei poveri senza specifica destinazione vanno ai poveri del domicilio del testatore e all'ente comunale di assistenza.

Testo ufficiale Art. 630 Codice Civile — Italia

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se un testatore lascia un lascito generico "ai poveri" o simile, senza indicare un ente specifico o uno scopo particolare, la legge interpreta che quei beni vadano ai poveri del luogo dove il testatore aveva il suo domicilio al momento della morte. I beni sono quindi devoluti all'ente comunale di assistenza di quel luogo.

Lo stesso vale quando il testatore ha designato un'altra persona per scegliere l'ente o lo scopo, ma quella persona non può o non vuole accettare l'incarico. In questo caso i beni vanno ugualmente ai poveri del domicilio e all'ente comunale.

Quando si applica

  • Un testatore scrive nel testamento "Lascio tutti i miei beni ai poveri" senza specificare luogo o ente.
  • Un testatore nomina un amico per scegliere l'istituto benefico, ma l'amico rifiuta l'incarico.
  • Un testatore lascia genericamente "ai poveri" e muore con domicilio a Firenze; i beni vanno all'ente comunale di assistenza di Firenze.

Cosa questo articolo non dice

  • Disposizioni che specificano un ente preciso (es. "alla Caritas di Milano") non sono generiche e sono regolate dalle norme sui legati ordinari.
  • Disposizioni a favore dell'anima (art. 629) hanno una disciplina diversa.
  • Disposizioni fiduciarie (art. 627) in cui il fiduciario accetta e sceglie il beneficiario possono essere diverse.
  • L'art. 630 non si applica se il testatore ha determinato l'uso (es. "per la costruzione di un ospedale per poveri").

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 630 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile