Art. 636 Codice Civile

Nulle le clausole che vietano le nozze: Art. 636

L'art. 636 cod. civ. rende illecita la clausola testamentaria che vieta di sposarsi. Vale però il legato di mantenimento per il solo tempo del celibato.

Testo ufficiale Art. 636 Codice Civile — Italia

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il Codice Civile considera illecita la condizione inserita in un testamento che impedisce a una persona di contrarre il primo matrimonio oppure nozze successive. Una disposizione testamentaria subordinata al fatto di restare celibe, nubile o vedovo è priva di effetto per quanto riguarda il divieto stesso.

Esiste tuttavia un'eccezione specifica per i beni attribuiti a titolo di legato temporaneo. Se il testatore assegna un diritto di usufrutto, uso, abitazione, pensione o un'altra prestazione periodica limitatamente al periodo di celibato o vedovanza, il beneficiario può goderne solo fino a quando rimane non coniugato. In questo caso, l'eventuale matrimonio comporta la perdita del beneficio senza rendere illecita la disposizione.

Quando si applica

  • Un padre inserisce nel testamento la clausola per cui la figlia eredita l'immobile solo a patto che non prenda mai marito.
  • Un testatore dispone che il nipote perda la quota ereditaria in caso di seconde nozze dopo la vedovanza.
  • Un de cuius assegna alla sorella una somma periodica di sostegno stabilendo che sia versata finché la donna resta nubile.

Cosa questo articolo non dice

  • Clausole inserite nei contratti di lavoro aziendali che prevedono il licenziamento in caso di matrimonio.
  • Accordi stipulati tra ex coniugi in sede di separazione o divorzio per limitare le future nozze.
  • Divieti legali di contrarre matrimonio stabiliti dall'ordinamento per motivi di parentela o affinità.

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