Art. 635 Codice Civile

Nullità per condizione di reciprocità - Art. 635

L'art. 635 sancisce la nullità della disposizione testamentaria condizionata alla reciprocità, cioè al vantaggio che il testatore riceva dall'erede o legatario.

Testo ufficiale Art. 635 Codice Civile — Italia

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma dichiara nulla qualsiasi disposizione testamentaria (sia a titolo universale, come la nomina di erede, sia a titolo particolare, come un legato) fatta dal testatore a condizione che egli stesso riceva un vantaggio dal testamento dell'erede o del legatario. In altre parole, non si può imporre come condizione che chi riceve un bene nel testamento debba a sua volta, nel proprio testamento, lasciare qualcosa al testatore.

La condizione è considerata illecita e rende nulla l'intera disposizione a cui è apposta, non la condizione stessa separatamente. Se il testatore ha inserito tale condizione, la disposizione è priva di effetto, come se non fosse mai stata scritta. Le altre disposizioni del testamento, non colpite da questa condizione, restano valide.

Quando si applica

  • Tizio lascia il suo appartamento a Caio a condizione che Caio, nel suo testamento, lasci a Tizio la sua collana di valore.
  • Una testatrice nomina erede universale il nipote a condizione che il nipote, a sua volta, la nomini erede nel suo testamento.
  • Un testatore dispone un legato di denaro a un amico a condizione che l'amico inserisca nel suo testamento una clausola a favore del testatore.
  • Due coniugi fanno testamento reciproco: ciascuno lascia all'altro la propria eredità a condizione che l'altro faccia altrettanto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i testamenti reciproci in cui ciascuno lascia all'altro senza imporre una condizione esplicita di reciprocità.
  • Non copre le condizioni di fare o non fare, come 'ti lascio la casa se mi assisterai fino alla morte', che sono regolate dall'art. 638.
  • Non copre le disposizioni a favore dell'anima (art. 629) o le disposizioni fiduciarie (art. 627).
  • Non copre le donazioni tra vivi, ma solo le disposizioni testamentarie.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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