Art. 626 Codice Civile

Motivo illecito: nullità del testamento - Art. 626

L'articolo 626 del codice civile prevede la nullità della disposizione testamentaria quando il motivo illecito è l'unico e risulta dal testamento.

Testo ufficiale Art. 626 Codice Civile — Italia

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 626 dispone che una disposizione testamentaria è nulla se l'unico motivo che ha spinto il testatore a disporre è illecito e questo motivo risulta chiaramente dal testo del testamento.

Il motivo deve essere l'esclusiva ragione della disposizione; se coesistono altri motivi leciti, la disposizione può rimanere valida. Inoltre, il motivo illecito deve emergere dal testamento stesso; non basta provarlo con elementi esterni.

La norma si distingue da altre cause di nullità, come le condizioni impossibili o illecite (art. 634) o i vizi del consenso (art. 624).

Quando si applica

  • Il testatore scrive 'Lascio tutto al mio socio perché mi aiuti a nascondere un reato' – il motivo è illecito e risulta dal testamento.
  • Una disposizione a favore di un'organizzazione criminale con la motivazione 'per sostenere le sue attività illegali' è nulla.
  • Il testatore lascia un legato a un parente 'perché ha partecipato con me a una frode' – motivo illecito unico.
  • Lascio la mia villa a un impiegato pubblico 'affinché approvi il mio progetto edilizio abusivo' – motivo corruttivo.
  • Nel testamento si legge 'Nomino erede il mio complice perché è l'unico che conosce i miei traffici illeciti'.

Cosa questo articolo non dice

  • Il motivo illecito non è l'unico – se il testatore aveva anche motivi leciti, la disposizione potrebbe non essere nulla.
  • Il motivo illecito non risulta dal testamento ma è dimostrato da prove esterne – l'articolo 626 non si applica.
  • La disposizione è affetta da una condizione illecita (art. 634) – è una causa di nullità diversa, regolata da altra norma.
  • Disposizioni fiduciarie (art. 627) – non rientrano in questa ipotesi di nullità per motivo illecito.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 626 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile