Art. 640 Codice Civile

Garanzia per legato con condizione o termine - Art. 640

Se il legato è sottoposto a condizione sospensiva o a termine, l'onerato o il legatario possono essere tenuti a prestare un'idonea garanzia.

Testo ufficiale Art. 640 Codice Civile — Italia

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma tutela il legatario e l'onerato quando l'efficacia del legato non è immediata. Quando un legato è sottoposto a condizione sospensiva oppure a termine iniziale, il legatario acquista il bene o il diritto solo al verificarsi dell'evento o allo scadere del tempo prestabilito. In questo intervallo, l'onerato che detiene i beni può essere costretto a prestare idonea garanzia per assicurare la futura adempienza.

L'obbligo di prestare garanzia non si applica se il testatore lo ha espressamente escluso nel testamento. La norma prevede anche il caso opposto: quando il legato è a termine finale, la garanzia può essere richiesta direttamente al legatario per salvaguardare chi dovrà ricevere il bene alla scadenza del termine.

Quando si applica

  • Un erede deve consegnare un bene al legatario solo al verificarsi di un evento futuro e incerto, e il legatario richiede garanzie sulla conservazione del bene.
  • Un testatore dispone che un legato venga consegnato solo dopo un certo tempo dalla morte, e il legatario pretende una garanzia dall'erede che lo amministra.
  • Un legato ha efficacia limitata nel tempo con termine finale, e l'erede richiede garanzie al legatario per la restituzione del bene alla scadenza.

Cosa questo articolo non dice

  • La garanzia dovuta quando il legato è sottoposto a condizione risolutiva, regolata dall'articolo 639.
  • Le regole di amministrazione dei beni ereditari qualora la garanzia non venga prestata, previste dall'articolo 641.
  • La disciplina degli effetti retroattivi dell'avveramento della condizione, stabilita dall'articolo 646.

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