Retroattività della condizione - Art. 646
L'avveramento della condizione testamentaria ha effetto retroattivo. I frutti vanno restituiti solo dal suo verificarsi; l'azione si prescrive in cinque anni.
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un'eredità o un legato è sottoposto a condizione, l'avveramento della condizione produce i suoi effetti in modo retroattivo. Ciò significa che la disposizione testamentaria si considera efficace, oppure risolta, fin dal momento dell'apertura della successione.
Nel caso di condizione risolutiva, esiste una specifica eccezione che riguarda la restituzione dei frutti, come i canoni di locazione o gli interessi maturati sui beni ereditarî. L'erede o il legatario il cui diritto viene meno non deve restituire i frutti percepiti fino a quel momento, ma soltanto quelli maturati a partire dal giorno in cui la condizione si è verificata.
Il diritto di agire in giudizio per chiedere la restituzione di tali frutti non è illimitato nel tempo, ma è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni.
Quando si applica
- Un erede ha incassato i canoni di locazione di un immobile ereditato sotto condizione risolutiva e deve stabilire da quale momento nasce l'obbligo di restituirli dopo l'avveramento dell'evento.
- Un legatario viene citato in giudizio dai nuovi beneficiari per la restituzione dei frutti maturati sull'immobile prima e dopo il verificarsi della condizione.
- I chiamati all'eredità calcolano il termine di prescrizione per esercitare l'azione di restituzione dei frutti percepiti dall'erede uscente.
Cosa questo articolo non dice
- Le garanzie da prestare durante la pendenza della condizione risolutiva o sospensiva, disciplinate dagli articoli 639 e 640.
- L'amministrazione dei beni ereditari mentre si attende il verificarsi di una condizione sospensiva, regolata dall'articolo 641.
- L'adempimento e la risoluzione per inadempimento degli oneri testamentari, previsti dagli articoli 647 e 648.
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