Art. 657 Codice Civile

Legato di bene acquistato dal legatario Art. 657

Se il legatario acquista la cosa legata dopo il testamento, il legato è senza effetto, salvo il rimborso del prezzo nei casi previsti dall'art. 651.

Testo ufficiale Art. 657 Codice Civile — Italia

Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 686. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo disciplina l'ipotesi in cui una persona, a favore della quale è stato disposto un legato, acquisti la proprietà della cosa legata dopo la redazione del testamento. La regola generale stabilisce che l'acquisto della cosa rende il legato privo di efficacia.

Se l'acquisto della cosa legata avviene direttamente dal testatore, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, il legato perde effetto ai sensi dell'art. 686. Allo stesso modo, il legato non produce effetto se il legatario acquista il bene a titolo gratuito dall'onerato o da un soggetto terzo.

Qualora invece l'acquisto da un terzo o dall'onerato sia avvenuto a titolo oneroso, il legato non si estingue del tutto: il legatario conserva il diritto di ottenere il rimborso del prezzo pagato, a condizione che sussistano le circostanze descritte dall'art. 651.

Quando si applica

  • Un testatore dispone il legato di un immobile a favore di un amico e successivamente gli vende lo stesso immobile con atto notarile.
  • Il legatario riceve in dono da un terzo il medesimo bene che il testatore gli aveva destinato nel testamento.
  • Il legatario compra a proprie spese da un terzo il bene oggetto del legato prima dell'apertura della successione.

Cosa questo articolo non dice

  • L'ipotesi in cui la cosa appartenesse già al legatario al momento della confezione del testamento.
  • La disciplina dei legati di cose determinate solo nel genere.
  • La revoca del legato per alienazione o trasformazione della cosa effettuata dal solo testatore verso soggetti diversi dal legatario.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 657 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile