Scelta nel legato alternativo: Art. 665
Nel legato alternativo, la scelta spetta all'onerato (persona gravata) a meno che il testatore non l'abbia attribuita al legatario o a un terzo.
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 665 disciplina la scelta in un legato alternativo, cioè una disposizione testamentaria in cui il testatore lascia al legatario una di più cose, senza specificare quale. La regola base è che la scelta spetta all'onerato, ossia la persona incaricata di eseguire il legato (di solito l'erede). Tuttavia, il testatore può decidere diversamente, attribuendo il potere di scegliere direttamente al legatario o a un terzo.
Se il testatore non dice nulla, l'onerato sceglie. Se il testatore lascia la scelta al legatario, questi può decidere quale cosa ricevere. Se la affida a un terzo, sarà il terzo a determinare l'oggetto del legato. La scelta una volta esercitata è definitiva? L'articolo non lo dice: altre norme (Art. 666, 673) regolano le conseguenze.
Il termine 'onerato' indica chi è gravato dall'obbligo di dare la cosa legata, mentre 'legatario' è il beneficiario. 'Terzo' è una persona diversa da entrambi.
Quando si applica
- Un testatore lascia al nipote 'la mia bici o il mio computer' senza specificare chi sceglie; l'erede (onerato) decide quale dei due dare.
- Il testatore scrive: 'lascia a Maria il mio orologio o la mia collana, e lascio a lei la scelta'; allora Maria decide.
- Il testatore incarica il proprio avvocato di scegliere tra due quadri da destinare al legatario.
- Il testatore lascia un appartamento o un terreno, e affida la scelta a un terzo (es. il notaio esecutore testamentario).
- Il testatore lascia una somma di denaro o un gioiello, senza indicare chi sceglie; l'erede sceglie.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola cosa succede se la cosa scelta perisce o viene distrutta: è disciplinato dall'Art. 673 (perimento).
- Non regola la possibilità per il legatario di cambiare idea dopo aver scelto: la validità della scelta è regolata da altre norme (Art. 666 sulla trasmissione).
- Non si applica ai legati di genere (es. 'mille euro'): è coperto dall'Art. 664 (adempimento del legato di genere).
- Non prevede che la scelta spetti sempre al legatario: ciò accade solo se il testatore lo dispone espressamente.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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