Art. 673 Codice Civile

Quando il legato perde efficacia - Art. 673

Il legato perde effetto se la cosa è distrutta prima della morte del testatore. Dopo la morte, l'erede è liberato se l'impossibilità non dipende da lui.

Testo ufficiale Art. 673 Codice Civile — Italia

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Un legato è la disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce un bene determinato o una prestazione specifica a un soggetto, detto legatario. Questa norma stabilisce cosa accade se il bene legato viene distrutto o se la prestazione diventa impossibile.

Se la cosa legata perisce interamente mentre il testatore è ancora in vita, il legato non produce alcun effetto. Il legatario non acquista alcun diritto sul bene e non può pretendere un bene sostitutivo né un risarcimento dagli eredi.

Se l'impossibilità della prestazione si verifica dopo la morte del testatore, la persona tenuta a adempiere il legato (l'onerato) è liberata dall'obbligo, a condizione che l'impossibilità sia dovuta a una causa a lui non imputabile.

Quando si applica

  • Un dipinto specificato nel testamento viene distrutto da un incendio nella casa del testatore prima della sua morte.
  • Un'automobile indicata come legato viene rubata e distrutta in un incidente dopo la morte del testatore, senza alcuna colpa dell'erede che doveva consegnarla.
  • Un immobile legato a un terzo viene distrutto da un terremoto verificatosi dopo l'apertura della successione ma prima della consegna.
  • Un bene determinato perisce per causa naturale tra la redazione del testamento e il decesso del testatore.

Cosa questo articolo non dice

  • Distruzione parziale della cosa legata, in cui il legato conserva efficacia per la parte residua del bene.
  • Perimento del bene avvenuto dopo la morte del testatore per colpa o negligenza dell'erede onerato.
  • Distruzione o smarrimento della scheda testamentaria, materia disciplinata dalle norme sulla revocazione o distruzione del testamento.

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