Art. 668 Codice Civile

Ripartizione dei pesi sulla cosa legata - Art. 668

Il legatario sopporta i pesi reali come servitù e canoni sul fondo. L'erede paga debiti, rendite semplici e censi, salvo diversa volontà del testatore.

Testo ufficiale Art. 668 Codice Civile — Italia

Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario. Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce chi deve farsi carico dei pesi, dei debiti e degli oneri che gravano su un bene assegnato a titolo di legato.

Se il bene legato è gravato da un peso inerente al fondo, come una servitù di passaggio, un canone o una rendita fondiaria, questo peso resta a carico del legatario, il quale riceve l'immobile con le relative limitazioni.

Se invece la cosa legata è vincolata al pagamento di un debito dell'eredità, di una rendita semplice o di un debito nei confronti di terzi, l'obbligo di pagare le annualità, gli interessi e la somma principale spetta all'erede. Quest'ultima regola si applica qualora il testatore non abbia disposto diversamente nel testamento.

Quando si applica

  • Ricevere in legato un terreno agricolo gravato da una servitù di passaggio a favore del fondo confinante
  • Ottenere per legato un immobile su cui grava un canone o un onere reale fondiario
  • Ricevere un bene vincolato a garanzia di un debito dell'eredità o di un terzo

Cosa questo articolo non dice

  • Le spese necessarie per la consegna e l'esecuzione del legato, disciplinate dall'articolo 672
  • La spettanza dei frutti prodotti dalla cosa legata dopo l'apertura della successione, regolata dall'articolo 669
  • I casi in cui il legatario è tenuto all'adempimento di un onere o legato a suo carico, previsti dall'articolo 671

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 668 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile