Limiti della responsabilità del legatario - Art. 671
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di altri oneri entro il valore della cosa legata. Se il valore è insufficiente, l'obbligo si riduce.
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce che il legatario, cioè chi riceve un legato, deve adempiere sia al legato stesso sia a qualsiasi altro onere imposto dal testatore, ma solo fino al valore della cosa che gli è stata lasciata. Se il valore della cosa è inferiore all'importo necessario per soddisfare l'onere, il legatario non è obbligato a spendere di più.
Ad esempio, se un testatore lascia in legato un appartamento con l'onere di pagare i debiti del defunto per un importo superiore al valore dell'appartamento, il legatario è tenuto a pagare solo fino al valore dell'appartamento. L'obbligo si riduce automaticamente al valore della cosa.
Quando si applica
- Un testatore lascia in legato un appartamento con l'onere di pagare i debiti del defunto. Il legatario è tenuto a pagare i debiti solo fino al valore dell'appartamento.
- Un legatario riceve un'auto e deve svolgere un servizio di trasporto per un erede. Se il costo del servizio supera il valore dell'auto, il legatario non è obbligato oltre.
- Un legato di una somma di denaro con l'onere di donare una parte a terzi. Il legatario deve adempiere solo nei limiti della somma ricevuta.
- Un legato di un gioiello con l'onere di pagare le tasse di successione relative. Il legatario non è tenuto a pagare più del valore del gioiello.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alla responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, che è regolata da altre norme del codice civile.
- Non riguarda l'adempimento di legati a carico dell'erede, disciplinato dall'art. 662.
- Non disciplina la revoca del legato, trattata dall'art. 679.
- Non tratta della scelta nel legato alternativo, regolata dall'art. 665.
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