Art. 671 Codice Civile

Limiti della responsabilità del legatario - Art. 671

Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di altri oneri entro il valore della cosa legata. Se il valore è insufficiente, l'obbligo si riduce.

Testo ufficiale Art. 671 Codice Civile — Italia

Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che il legatario, cioè chi riceve un legato, deve adempiere sia al legato stesso sia a qualsiasi altro onere imposto dal testatore, ma solo fino al valore della cosa che gli è stata lasciata. Se il valore della cosa è inferiore all'importo necessario per soddisfare l'onere, il legatario non è obbligato a spendere di più.

Ad esempio, se un testatore lascia in legato un appartamento con l'onere di pagare i debiti del defunto per un importo superiore al valore dell'appartamento, il legatario è tenuto a pagare solo fino al valore dell'appartamento. L'obbligo si riduce automaticamente al valore della cosa.

Quando si applica

  • Un testatore lascia in legato un appartamento con l'onere di pagare i debiti del defunto. Il legatario è tenuto a pagare i debiti solo fino al valore dell'appartamento.
  • Un legatario riceve un'auto e deve svolgere un servizio di trasporto per un erede. Se il costo del servizio supera il valore dell'auto, il legatario non è obbligato oltre.
  • Un legato di una somma di denaro con l'onere di donare una parte a terzi. Il legatario deve adempiere solo nei limiti della somma ricevuta.
  • Un legato di un gioiello con l'onere di pagare le tasse di successione relative. Il legatario non è tenuto a pagare più del valore del gioiello.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alla responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, che è regolata da altre norme del codice civile.
  • Non riguarda l'adempimento di legati a carico dell'erede, disciplinato dall'art. 662.
  • Non disciplina la revoca del legato, trattata dall'art. 679.
  • Non tratta della scelta nel legato alternativo, regolata dall'art. 665.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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