Art. 669 – Frutti della cosa legata
I frutti di una cosa legata sono dovuti al legatario: dalla morte del testatore se la cosa era sua e fruttifera; altrimenti dalla domanda o promessa (art. 669).
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento. Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 669 disciplina il momento in cui i frutti (o gli interessi) di una cosa oggetto di legato spettano al legatario.
Se la cosa legata è fruttifera e apparteneva al testatore al momento della sua morte, i frutti sono dovuti al legatario a partire da quel giorno. Se invece la cosa appartiene all'onerato (la persona che deve eseguire il legato) o a un terzo, oppure se si tratta di cosa determinata per genere o quantità (ad esempio una somma di denaro), i frutti o gli interessi sono dovuti solo dal giorno in cui il legatario ha proposto domanda giudiziale o dal giorno in cui l'onerato ha promesso la prestazione.
Il testatore può stabilire diversamente nel testamento: in tal caso prevale la sua volontà.
Quando si applica
- Tizio lascia in legato a Caio il suo frutteto. I frutti (ad esempio la frutta) sono dovuti a Caio dalla morte di Tizio, perché il frutteto era di Tizio ed è fruttifero.
- Tizio lascia in legato a Caio una somma di denaro (cosa determinata per genere). Gli interessi su quella somma sono dovuti a Caio solo dal giorno in cui Caio fa domanda giudiziale o dal giorno in cui l'erede promette di pagare.
- Tizio lascia in legato a Caio un frutteto che appartiene all'erede. I frutti sono dovuti a Caio solo dal giorno della domanda giudiziale o della promessa, non dalla morte del testatore.
- Tizio lascia in legato a Caio una partita di vino (cosa determinata per genere). L'erede promette di consegnare: gli interessi o i frutti? Il vino non produce frutti, ma se si tratta di interessi su un credito, si applica la regola della domanda o promessa.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non si applica ai legati di prestazioni periodiche (come una rendita), che sono regolati dall'art. 670.
- L'articolo non riguarda i frutti prodotti prima della morte del testatore; quelli restano all'erede o al legatario di usufrutto.
- L'articolo non stabilisce se il legatario debba pagare le spese di coltivazione; per le spese si veda l'art. 672.
- Non copre il caso in cui la cosa legata perisca prima della morte; per l'impossibilità sopravvenuta si veda l'art. 673.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 669 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.