Spese del legato a carico dell'onerato - Art. 672
L'art. 672 c.c. stabilisce che le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato, cioè chi è obbligato a eseguire il legato.
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il legato è una disposizione testamentaria con cui il testatore lascia un bene o un diritto a una persona (legatario). Chi è tenuto a eseguire il legato si chiama onerato: può essere un erede o un altro legatario. Questo articolo dice che tutte le spese necessarie per adempiere al legato – ad esempio il trasporto di un oggetto, la registrazione di un atto, le tasse di trasferimento – sono pagate dall'onerato, non dal legatario.
L'articolo non dice chi sia l'onerato: lo si ricava dal testamento o da altre norme (art. 662 e seguenti). Non copre nemmeno le spese successive alla consegna (come la manutenzione) né gli oneri fiscali che potrebbero gravare sul legatario per il possesso del bene. La regola vale per ogni tipo di legato, sia di specie (un bene determinato) sia di genere (una quantità di cose fungibili).
Quando si applica
- Il testatore lascia un quadro di famiglia al nipote. L'erede deve pagare l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione per consegnarlo.
- Il testatore lascia un appartamento in legato. Le spese notarili per il trasferimento di proprietà sono a carico dell'erede onerato.
- Il testatore lascia una somma di denaro. Le commissioni bancarie per il bonifico a favore del legatario sono pagate dall'onerato.
- Il testatore lascia un'automobile. Le spese di passaggio di proprietà e di immatricolazione sono a carico di chi deve consegnarla.
- Il testatore lascia un credito verso terzi. Le spese per la riscossione giudiziale o stragiudiziale sono sostenute dall'onerato.
Cosa questo articolo non dice
- Le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria del bene legato dopo che è stato consegnato (disciplinate dagli articoli 667 e 669 c.c. sugli accessi e frutti).
- Le imposte sul valore del legato (es. imposta di successione) che di regola gravano sul legatario secondo la normativa fiscale, non dal codice civile.
- L'obbligo stesso di eseguire il legato: l'art. 672 riguarda solo le spese, mentre l'onere della prestazione è regolato dall'art. 662.
- Il caso in cui il legato grava su un solo erede: l'art. 663 specifica che quell'erede è onerato, ma le spese seguono comunque la regola dell'art. 672.
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