Accrescimento tra coeredi: Art. 674
Se un erede non accetta, la sua quota si accresce agli altri coeredi (art. 674 c.c.), salvo diversa volontà del testatore e diritto di rappresentazione.
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando più eredi sono chiamati alla stessa eredità in parti uguali (o nell'universalità dei beni senza specifica suddivisione) e uno di loro non può o non vuole accettare, la sua quota si aggiunge automaticamente a quella degli altri coeredi. Questo meccanismo si chiama accrescimento.
L'accrescimento opera solo se il testatore non ha espresso una volontà diversa: per esempio, se ha previsto che la quota vada a un'altra persona, quella disposizione prevale. Inoltre, l'accrescimento non esclude il diritto di rappresentazione: se l'erede rinunciante ha discendenti, questi possono subentrare prima che la quota si accresca agli altri.
Se gli eredi sono istituiti in una stessa quota (ad esempio 'un terzo dell'eredità'), l'accrescimento avviene solo tra gli eredi di quella quota, non tra tutti gli eredi.
Quando si applica
- Tre fratelli ereditano in parti uguali un appartamento; uno rinuncia all'eredità, la sua parte viene automaticamente divisa tra gli altri due.
- Un testamento lascia l'intero patrimonio a quattro nipoti in quote uguali; uno muore prima di accettare, la sua quota si accresce ai tre superstiti.
- Due cugini sono istituiti in una quota specifica (ad esempio la metà dell'eredità) e uno dei due non può accettare; l'altro cugino prende l'intera quota.
- Un testatore scrive: 'Se mio figlio Marco non accetta, la sua parte vada alla nipote Lucia'; in questo caso la volontà espressa impedisce l'accrescimento tra gli eredi.
- Un nonno lascia tutto ai tre figli; uno di essi ha un figlio che, per rappresentazione, subentra nella quota del padre, evitando l'accrescimento tra gli zii.
Cosa questo articolo non dice
- L'accrescimento non si applica quando gli eredi sono istituiti in quote disuguali (a meno che non siano tutte uguali ma determinate).
- Non opera se il testatore ha disposto una sostituzione o un legato specifico per la quota dell'erede mancante.
- Non riguarda i legatari: per i legati l'accrescimento è disciplinato dall'art. 675.
- Non si applica se l'erede rinunciante ha discendenti che esercitano il diritto di rappresentazione prima dell'accrescimento.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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