Accrescimento tra collegatari - Art. 675
L'art. 675 cc stabilisce l'accrescimento tra più legatari dello stesso oggetto, salvo diversa volontà e diritto di rappresentazione.
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'accrescimento è il meccanismo per cui, se un legatario non può o non vuole accettare il legato, la sua parte si distribuisce automaticamente tra gli altri legatari dello stesso bene. L'articolo 675 estende questa regola anche ai legatari (collegatari), non solo agli eredi.
Tuttavia, l'accrescimento non opera se il testatore ha espresso una volontà contraria nel testamento. Inoltre, è sempre salvo il diritto di rappresentazione, cioè il diritto dei discendenti del legatario defunto di subentrare nel legato al posto suo.
La norma si applica solo quando lo stesso oggetto è stato legato a più persone. Se il testatore ha legato beni diversi a ciascuno, l'accrescimento non si verifica.
Quando si applica
- Tizio lascia la sua collezione di francobolli a Caio e Sempronio in parti uguali; Caio muore prima di Tizio, la metà di Caio si accresce a Sempronio.
- Un testatore lascia un appartamento a tre nipoti in parti uguali; uno rinuncia all'eredità, la sua quota si distribuisce tra gli altri due.
- Il testatore lascia un conto corrente a due amici; uno è già deceduto ma ha figli, e se il testamento non esclude la rappresentazione, i figli subentrano impedendo l'accrescimento.
- Due collegatari ricevono lo stesso quadro; un legatario è incapace di succedere, la sua parte si accresce all'altro.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 675 non disciplina l'accrescimento tra eredi (regolato dall'art. 674).
- Non si applica quando il legato è a favore di una sola persona.
- Non regola l'ipotesi di sostituzione di un legatario con un altro (sostituzione).
- Non riguarda i legati di usufrutto (v. art. 678).
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