Art. 678 Codice Civile

Accrescimento nel legato di usufrutto – Art. 678

Art. 678 c.c. regola l'accrescimento nel legato di usufrutto: se previsto, opera anche dopo il possesso; senza, la quota si consolida con la proprietà.

Testo ufficiale Art. 678 Codice Civile — Italia

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto. Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo si applica quando un testatore lascia l'usufrutto di un bene a più persone (collegatari) e stabilisce che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento. L'accrescimento è il meccanismo per cui, se uno dei legatari viene a mancare (di solito per morte), la sua quota si aggiunge a quella degli altri.

La norma chiarisce che l'accrescimento opera anche se il legatario era già entrato in possesso del bene su cui cade l'usufrutto. Se invece il testatore non ha previsto il diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante non va agli altri usufruttuari, ma si consolida con la nuda proprietà: il proprietario (di solito l'erede) acquista la piena proprietà su quella quota.

Il diritto di accrescimento deve risultare dal testamento, ad esempio con la formula "con diritto di accrescimento" o "in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento". In assenza, vale la regola della consolidazione.

Quando si applica

  • Tizio lega l'usufrutto di un appartamento ai figli A e B con diritto di accrescimento. A muore dopo aver preso possesso dell'appartamento. B acquista l'usufrutto anche sulla quota di A.
  • Una nonna lega l'usufrutto di un terreno ai nipoti C e D senza menzionare l'accrescimento. D muore dopo aver iniziato a coltivare il terreno. La sua quota di usufrutto si consolida con la nuda proprietà, così l'erede diventa pieno proprietario di quella parte.
  • Un testatore lascia l'usufrutto di una villetta al coniuge e al figlio con accrescimento. Il coniuge muore dopo aver vissuto nella villetta. Il figlio diventa titolare dell'intero usufrutto.
  • Due soci ricevono in legato l'usufrutto di un fondo rustico senza clausola di accrescimento. Uno muore dopo aver raccolto i frutti. La sua porzione si consolida con la proprietà; il nudo proprietario può disporne liberamente.

Cosa questo articolo non dice

  • Che l'accrescimento sia automatico per ogni legato di usufrutto: in realtà deve essere espressamente previsto dal testatore.
  • Che l'accrescimento si applichi anche ai legati di proprietà (legato di cosa): per quelli valgono le regole generali degli artt. 674-677.
  • Che la consolidazione estingua l'intero usufrutto: solo la quota del legatario mancante si consolida, gli altri usufruttuari conservano le loro quote.
  • Che l'articolo disciplini l'accrescimento quando il legatario manca prima di aver conseguito il possesso: la norma si riferisce espressamente al caso successivo al possesso; per il caso anteriore occorre fare riferimento ai principi generali sull'accrescimento.

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