Sostituzione plurima e reciproca nel testamento Art. 689
L'articolo 689 disciplina la sostituzione di più eredi a uno solo o viceversa, la sostituzione reciproca tra coeredi e il calcolo delle rispettive quote.
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più. La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce come funziona la sostituzione testamentaria quando riguarda più soggetti. Il testatore può disporre che più persone prendano il posto di un solo erede che non vuole o non può accettare, oppure che una sola persona subentri al posto di più chiamati.
Quando nel testamento i coeredi sono designati a sostituirsi a vicenda, la quota rimasta libera si ridistribuisce tra loro. Se le quote originarie erano diverse, si presume che la stessa proporzione debba essere rispettata anche nella ripartizione della quota vacante.
Se invece a sostituire l'erede rinunciante viene chiamata, insieme ai coeredi, anche una persona estranea, la quota vacante non si divide in proporzione, ma viene attribuita in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Quando si applica
- Un testatore nomina un unico erede e dispone che, se questi non accetta, l'eredità sia divisa tra più sostituiti.
- I coeredi sono stati nominati con quote disuguali e il testamento prevede che si sostituiscano a vicenda se uno non accetta.
- Il testamento chiama a sostituire il coerede rinunciante sia gli altri coeredi sia una persona esterna alla famiglia.
Cosa questo articolo non dice
- I doveri e gli obblighi a carico del sostituito che subentra nell'eredità, disciplinati dall'articolo 690.
- La sostituzione fedecommissaria a tutela dell'interdetto, regolata dall'articolo 692.
- Il subentro dei discendenti del chiamato in assenza di una clausola di sostituzione espressa nel testamento.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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